Docenti civili scuole militari: abuso contratti a termine e danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16778 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE, il docente civile con rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato subordinato a termine con l’Amministrazione della Difesa per l’insegnamento di materie non militari presso le scuole militari rientra nell’ambito di applicazione della stessa clausola. Le esigenze di organizzazione di tali scuole non costituiscono ragioni obiettive idonee a giustificare il rinnovo dei contratti, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a). La clausola 5 non impone la conversione del rapporto, ma esige una misura effettiva di prevenzione e repressione dell’abuso; nel nostro ordinamento tale misura va individuata nell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, che configura un danno presunto a valenza sanzionatoria, qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito davanti al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero della Difesa. Avevano svolto, sulla base di convenzioni rinnovate senza soluzione di continuità, attività di insegnamento di materie non militari presso reparti addestrativi dell’Aeronautica. Hanno chiesto la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accertato la natura subordinata dei rapporti e l’illegittimità dei termini per difetto delle ragioni tecnico-organizzative richieste dal d.lgs. n. 368 del 2001, escludendo la conversione e liquidando il danno ex art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la subordinazione, ma ha riformato la decisione ritenendo inapplicabile il d.lgs. n. 368 del 2001, perché la fattispecie sarebbe disciplinata dalla legge n. 1023 del 1969. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un accertamento di fatto ormai incontestato: l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato, desunta da elementi patrizi quali tredicesima mensilità, ferie retribuite, TFR, assegni familiari e contributi previdenziali. Su tale statuizione si è formato giudicato interno, non essendo stata impugnata dall’Amministrazione.
Il Collegio richiama l’ordinanza CGUE 8 gennaio 2024, causa C-278/23, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale della stessa Corte. La CGUE ha affermato che l’ambito dell’accordo quadro va inteso in senso ampio e include ogni lavoratore a tempo determinato, senza distinzioni legate alla natura pubblica o privata del datore. Il personale civile incaricato dell’insegnamento nelle scuole militari vi rientra quando sussista subordinazione.
Le esigenze organizzative delle scuole militari non valgono come ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a). La clausola non impone la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato: l’ordinamento interno deve però apprestare un’altra misura effettiva contro l’abuso. Il risarcimento, come misura satisfattiva, deve garantire una riparazione adeguata, superiore al ristoro simbolico ma non eccedente la compensazione integrale.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5072 del 2016, che hanno escluso il collegamento del pregiudizio alla mancata conversione, legittima secondo i parametri costituzionali e comunitari, e hanno individuato nell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 la disposizione idonea, con risarcimento predeterminato tra minimo e massimo ed esonero dall’onere della prova. I principi trovano conferma nella sentenza CGUE 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella Corte costituzionale n. 248 del 2018. È richiamata anche la misura sanzionatoria dell’immissione in ruolo, subordinata alla derivazione causale dall’abuso.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di motivazione. La sentenza di appello è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, perché riesamini il merito alla luce dei principi affermati, tra cui la qualificazione del ristoro come danno comunitario parametrato all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, senza che il maggior pregiudizio possa farsi derivare dalla perdita del posto.
Nota della Redazione
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