Iscrizione alla Gestione separata Inps del professionista abituale e superamento soglia reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16777 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Gestione separata Inps, l’obbligo di iscrizione del professionista iscritto ad albo o elenco sussiste in presenza dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca un reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. Il superamento della soglia di 5.000 euro costituisce il presupposto perché anche un’attività occasionale acceda alla medesima Gestione, ma resta normativamente irrilevante quando l’attività sia svolta con carattere di abitualità. Segue che la percezione di un reddito inferiore alla soglia non esclude di per sé l’obbligo contributivo: essa costituisce solo un indizio, da ponderare con gli altri elementi acquisiti, per escludere in concreto l’abitualità. La soglia non opera quale franchigia o esenzione parziale di contribuzione.

Il Fatto

Una professionista iscritta all’albo degli avvocati riceveva dall’Inps l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e la richiesta dei contributi relativi all’anno 2009, avendo versato alla Cassa forense il solo contributo integrativo e non quello soggettivo. Il Tribunale adito accoglieva la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione, ritenendo sufficiente il versamento del contributo integrativo.

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione, sul diverso rilievo che il reddito prodotto nell’anno 2009 era inferiore a 5.000 euro, e dichiarava inoltre prescritto il credito contributivo. L’Inps ricorreva per cassazione con due motivi; la professionista resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale investe l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Secondo la Corte, il dato normativo collega l’obbligatorietà dell’iscrizione all’esercizio abituale, anche non esclusivo, della professione che generi un reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.

Il superamento della soglia di 5.000 euro assume rilievo solo sul versante opposto: rende irrilevante ogni questione sulla natura abituale o occasionale dell’attività, poiché in tal caso la sottoposizione all’obbligo contributivo è comunque sancita. Quando invece occorre accertare l’abitualità, il giudice di merito si avvale di presunzioni semplici, quali l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita Iva o l’organizzazione materiale predisposta. Il reddito annuo inferiore alla soglia può al più valere come indizio, da ponderare con gli altri elementi, per escludere in concreto l’abitualità.

La Corte ribadisce che la soglia non opera quale esenzione di contribuzione: essa rileva solo come limite per l’insorgenza dell’obbligo nei lavoratori occasionali e non come franchigia. Il primo motivo del ricorso principale è pertanto fondato, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbimento del secondo.

Anche il secondo motivo è accolto. La prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto non vincolata alle allegazioni di parte. Il termine decorre dalla scadenza per il pagamento dei contributi, sicché assume rilievo il differimento dei termini stabilito, per i contributi dovuti per l’anno 2009, dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010. Il differimento riguardava tutti i contribuenti per i quali erano stati elaborati gli studi di settore, e non solo coloro che ne risultavano fiscalmente assoggettati. Con lo slittamento della scadenza al 6.7.2010, la richiesta di pagamento pervenuta il 3.7.2015 risulta tempestiva e il credito contributivo non è prescritto.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini il merito alla luce dei principi esposti, restando riservata al giudice del rinvio la decisione sulle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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