Indennità Area Quadri e differenziazione tra profili D1 e D3 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12153 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La differenziata misura dell’indennità di Area Quadri prevista per i profili D1 e D3 non integra violazione del principio di uguaglianza, ove la contrattazione collettiva già preveda un trattamento economico differenziato tra i due profili. L’eventuale eliminazione di tale differenziazione richiederebbe un incidente di costituzionalità, ma non potrebbe attribuire ai D1 un trattamento migliorativo non previsto né dalla legge regionale né dal contratto collettivo. L’indennità non è cumulabile con gli emolumenti accessori di produttività. La mancata attuazione delle progressioni economiche orizzontali in danno di una categoria di lavoratori trova rimedio, al più, di natura risarcitoria, non l’attribuzione in via di adempimento contrattuale della quota del fondo.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti dipendenti della Regione Molise con qualifica di Quadri, chiedevano al Tribunale di Campobasso la condanna dell’Amministrazione alla riparametrazione dell’indennità di Area Quadri in misura pari per i profili D1 e D3, nonché la corresponsione del premio di produttività e la partecipazione al fondo delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2009.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello di Campobasso confermava la decisione. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi; la Regione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano che, dopo l’abrogazione della legge reg. n. 3/2010, nessuna disposizione prevedesse più la differenziazione tra D1 e D3, sicché l’indennità doveva essere uniforme per l’intera categoria. La Corte osserva che l’art. 2 legge reg. n. 30/2005, inserendo i commi da 3 a 7 nell’art. 29 bis della legge reg. n. 7/1997, ha stabilito che l’indennità è commisurata all’importo massimo della retribuzione di posizione secondo percentuali differenziate: 50% per i D1 e 80% per i D3.
Tale differenziazione non è stata mai eliminata dalla legislazione regionale successiva, che ha solo modificato le percentuali. La Corte rileva che la declaratoria di estinzione del giudizio costituzionale sull’art. 18, comma 7, legge reg. n. 3/2010, definito con la sentenza della Corte cost. n. 77/2011, non incide sulla differenziazione della misura dell’indennità tra i due profili.
Poiché esiste un differenziato trattamento economico previsto dal CCNL tra il personale inquadrato nel profilo D1 e nel profilo D3, non è irragionevole un’altrettanto differenziata misura dell’indennità aggiuntiva per i dipendenti confluiti nell’unica Area Quadri. Il primo motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo si denunciava il contrasto tra l’art. 29 bis, comma 6-bis, legge reg. n. 7/1997 e gli artt. 15-17 del CCNL 1.4.1999. La Corte rileva che il comma 6-bis è inequivocabile nel sancire la non cumulabilità dell’indennità con gli emolumenti accessori relativi alla produttività. I lavoratori non avevano neppure dedotto che il premio di produttività fosse di entità superiore all’indennità percepita, così da supportare l’interesse a pretenderne l’attribuzione in sostituzione.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentavano che il CDI avesse escluso dalle progressioni economiche orizzontali la sola categoria D. La Corte dichiara il motivo inammissibile: esso coinvolge la disciplina del CDI 1.9.2009 senza riportarla nei passaggi salienti, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., e senza indicare le regole ermeneutiche violate dal giudice del merito. Il giudice d’appello ha ritenuto che la p.e.o. non sia elemento retributivo automatico, richiamando Cass. n. 6435/2007. Il rimedio astrattamente esperibile è di natura risarcitoria, non l’attribuzione in via di adempimento contrattuale della quota del fondo, non potendosi riconoscere un trattamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, secondo il principio espresso da Cass. SU n. 21744/2009.
Nota della Redazione
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