Aggio di riscossione: è un compenso, non una sanzione, e si calcola con le regole vigenti alla riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 3917 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggio per l’attività di riscossione ha natura retributiva e non tributaria, in quanto risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione, sicché deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione senza che rilevi la retroattività della detta disciplina rispetto all’anno di imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo. (Rv. 678033-01)
Il Fatto
Una società riceveva nel dicembre 2012 una cartella di pagamento derivante da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2002, il cui importo era stato ridimensionato in sede giurisdizionale; il ruolo era stato reso esecutivo nel novembre 2011. Oltre al debito iscritto a ruolo, la cartella richiedeva i compensi di riscossione ex art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 nella misura del 4,65% in caso di pagamento entro sessanta giorni e del 9% in caso di pagamento tardivo.
La società impugnava la cartella limitatamente agli aggi, sostenendone la natura sanzionatoria. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia riformava la decisione: il compenso remunera il servizio, si applica la disciplina vigente alla formazione del ruolo e le questioni di legittimità costituzionale sono infondate.
La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal d.l. n. 262 del 2006 e dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, e dei principi di irretroattività delle sanzioni (art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 3 dello Statuto del contribuente, art. 25 Cost.). Secondo la società, l’aggio in percentuale sulle somme iscritte a ruolo, senza tetto e a prescindere dall’attività svolta, ha funzione sanzionatoria e andava calcolato secondo la disciplina del 2002, quando era dovuto solo in caso di mancato pagamento nei termini e solo in parte a carico del debitore. In subordine sollevava questione di legittimità costituzionale. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo infondato. La ricorrente correttamente collega l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis alla natura dell’aggio, ma sbaglia nel ricondurlo alle sanzioni anziché ai compensi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’aggio risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione e questa connotazione funzionale è rimasta invariata nel tempo (Cass. n. 27650/2020); ha quindi natura retributiva e non tributaria (Cass. n. 3416/2020) e va determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che rilevi la retroattività rispetto all’anno d’imposta (Cass. n. 8714/2020). Coerentemente, il credito per aggio non è assistito dal privilegio del tributo riscosso (Cass. n. 6760/2024). Nel caso di specie il ruolo era del 2011 e la cartella del 2012: corretta quindi la CTR nel determinare misura e soggetti gravati secondo le norme allora in vigore.
Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte ricorda i due interventi della Consulta. Con la sentenza n. 120 del 2021 la Corte costituzionale aveva rilevato che il meccanismo di finanziamento della riscossione finiva per addossare su una platea limitata di contribuenti il costo della “sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti”, rimettendo però l’intervento al legislatore (una “inammissibilità di sistema”). Con la sentenza n. 46 del 2025 ha poi dichiarato non fondate le questioni sull’art. 17, comma 1, nella versione dell’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., valorizzando anche la definizione agevolata dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, che consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni, interessi e aggio. Non ricorrono perciò i presupposti per una nuova rimessione alla Consulta.
Il ricorso è rigettato. Poiché le pronunce della Corte costituzionale sono intervenute dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono compensate, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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