Usura psicofisica da mancata pausa: sindacato di legittimità e inammissibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27310 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che censuri il richiamo ai principi sul danno da usura psicofisica senza aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata. Quando il giudice di merito accerta in concreto la sussistenza del danno alla salute sulla base di elementi presuntivi — estensione oraria del turno, continuità dello stesso e protrarsi dell’inadempimento datoriale — la censura che si limiti a contestare la trasposizione dei principi elaborati in materia di riposo giornaliero e settimanale non coglie il nucleo argomentativo della pronuncia. La tutela costituzionale dell’art. 36 Cost. e la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 non esauriscono il thema decidendum, poiché la decisione si fonda su un autonomo accertamento presuntivo della maggiore gravosità della prestazione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da una azienda regionale per l’emergenza sanitaria, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psicofisica. Il giudice di merito ha dato atto del giudicato interno formatosi sulla violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e ha ritenuto provata la fattispecie sulla base di elementi presuntivi, valorizzando l’estensione oraria del turno, la continuità dello stesso e il protrarsi dell’inadempimento per oltre un decennio. Quanto alla liquidazione, il Tribunale ha assunto la retribuzione quale mero parametro della liquidazione equitativa e ha limitato la statuizione all’an debeatur, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la struttura sanitaria, articolando tre motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2087 cod. civ., degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66/2003 e il vizio di motivazione, sostenendo che il danno da usura psicofisica potrebbe configurarsi solo in presenza di una prestazione eccedente in modo abnorme i limiti legali o contrattuali e che la pausa giornaliera sarebbe priva di copertura costituzionale.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non si è limitato ad applicare i principi elaborati in materia di mancato riposo giornaliero o settimanale, ma ha accertato in concreto la sussistenza del danno sulla base di una serie di elementi presuntivi comprovanti la maggiore gravosità del lavoro, in relazione alla mancata fruizione della pausa giornaliera. Su tale specifica motivazione la ricorrente non muove alcuna contestazione, limitandosi a criticare l’asserito inconferente richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di usura psicofisica.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., è parimenti inammissibile. La Corte rileva che il giudice di merito ha ritenuto che la retribuzione fosse stata assunta come mero criterio orientativo per la liquidazione equitativa, valorizzando altresì la natura generica della pronuncia quanto al numero delle pause non godute, da rimettersi al separato giudizio. I due argomenti rispondono ai separati profili di censura, senza contraddizione logico-giuridica.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile perché prospetta l’erronea statuizione sulle spese dei giudizi di merito solo quale conseguenza dell’asserita fondatezza delle prime due censure.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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