Docenti precari, equiparazione retributiva senza detrazione delle indennità di ferie e disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22640 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE, impone che i docenti assunti a tempo determinato siano equiparati, a parità di condizioni di impiego, ai docenti di ruolo agli effetti economici, con ricostruzione della carriera e condanna dell’Amministrazione ai relativi adeguamenti. Ai fini della comparazione non possono assumere rilievo l’indennità per ferie non godute e l’indennità di disoccupazione, poiché operano dopo la cessazione del rapporto a termine e sono espressione della sua provvisorietà, sicché difetta nel rapporto a tempo indeterminato una condizione di impiego comparabile. Ne consegue che tali somme non possono essere detratte dalle differenze stipendiali spettanti al precario, né è invocabile il meccanismo dell’aliunde perceptum.

Il Fatto

Il ricorrente, docente appartenente al personale precario della scuola, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione della progressione stipendiale riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato. La domanda era stata respinta in primo grado; la Corte d’appello di Brescia, accogliendo il gravame dell’Amministrazione, aveva escluso che fosse dovuta alcuna differenza, ritenendo che gli aumenti per anzianità fossero inferiori al trattamento complessivamente percepito, una volta inclusi l’indennità per ferie non godute e l’indennità di disoccupazione.

La questione approda così in Cassazione, dove il ricorrente censura, tra l’altro, il criterio di determinazione del trattamento economico e la detrazione delle indennità dal computo delle differenze spettanti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo e li ritiene fondati, richiamando una nutrita serie di precedenti conformi — tra cui Cass. Sez. L, Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022 e le successive Ordinanze n. 20780, 20793 e 20829 del 2023 — relativi a vicende sovrapponibili.

Il principio di non discriminazione perseguito dalla Clausola 4 mira a impedire che il rapporto a termine sia utilizzato per privare il lavoratore dei diritti riconosciuti ai lavoratori stabili, salvo ragioni oggettive di trattamento differenziato. Esso opera sulle condizioni di impiego e richiede una comparazione tra singole condizioni del contratto a termine e di quello a tempo indeterminato paragonabile, per verificare se il precario subisca un trattamento deteriore non giustificato.

La comparazione, tuttavia, presuppone lavoratori comparabili: non si possono raffrontare istituti che caratterizzano in modo non accostabile il lavoro a termine e quello stabile. In tale categoria rientrano l’indennità per ferie non godute e l’indennità di disoccupazione percepite dal personale precario, poiché entrambe operano dopo la cessazione del rapporto a termine e sono dichiaratamente conseguenza della sua provvisorietà: la prima monetizza ferie non godute durante il rapporto, la seconda sostiene l’ex dipendente che non riceve più retribuzione alla scadenza dell’incarico.

Nel rapporto a tempo indeterminato non esistono condizioni di impiego paragonabili, per gli stessi presupposti di operatività. Non vi è analogia tra l’indennità per ferie non godute dei precari e il trattamento dei docenti di ruolo, che usufruiscono in via ordinaria di ferie retribuite; né l’indennità di disoccupazione è prevedibile, per identiche ragioni, nel rapporto stabile. Tali istituti mirano ad ovviare ai disagi specifici che il personale non di ruolo affronta in occasione delle frequenti interruzioni dell’impiego.

Detraendo le indennità, la Corte territoriale ha quindi applicato la Clausola 4 in modo da eliminare le specificità del rapporto a termine a danno del precario, realizzando un effetto opposto a quello perseguito. Non è del resto invocabile l’aliunde perceptum, perché l’indennità per ferie non godute si ricollega proprio a ferie di cui il lavoratore non ha usufruito. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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