Agevolazione IRAP Sicilia richiede impresa operante nell’intero triennio 2001-2003 (Cass. civ. Sez. V n. 22639 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRAP prevista dall’art. 15 della l.r. Sicilia n. 21/2003 spetta alle sole imprese che siano state già operanti in Sicilia per l’intero triennio 2001-2003. Il riferimento normativo alla base imponibile media dichiarata nel triennio non è un semplice criterio di calcolo, ma delimita l’ambito soggettivo del beneficio: senza le dichiarazioni di tutto il periodo non è determinabile l’eccedenza agevolabile. Ne consegue che l’impresa costituita dopo il 31 dicembre 2001 non può invocare l’agevolazione. Il requisito della preesistenza triennale rientra nella discrezionalità del legislatore regionale e non è irragionevole né discriminatorio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificava a una società in liquidazione due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, recuperando a tassazione IRAP imponibili pari a € 849.036,00 e € 191.973,00. L’Ufficio contestava l’agevolazione fiscale applicata dalla società in forza dell’art. 15 della l.r. Sicilia n. 21/2003, rilevando che la contribuente era stata costituita nel luglio 2003 e difettava quindi del requisito soggettivo richiesto dalla norma.

La società impugnava gli atti davanti alla C.t.p. di Palermo, che accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi. La C.t.r. della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. Sicilia n. 21/2003 e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, per avere la sentenza impugnata esteso l’esenzione alle imprese che avevano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2001.

La Corte ricostruisce la lettera della disposizione: l’esenzione opera, per i cinque periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003. Richiamando le proprie decisioni Cass. n. 22271/2023 e Cass. n. 18172/2022, il Collegio afferma che non basta la preesistenza dell’impresa al 2003, ma occorre che essa sia operativa da almeno un triennio, altrimenti non sarebbe quantificabile il beneficio.

L’argomento testuale è decisivo. Il riferimento alla media dichiarata nel triennio costituisce il parametro di riferimento che delimita l’ambito applicativo della disciplina di favore: solo verificata quella media è possibile definire la misura dell’esenzione. La scelta interpretativa restrittiva è coerente con il consolidato indirizzo per cui le norme che attribuiscono agevolazioni ed esenzioni vanno lette in termini rigorosi (Cass. n. 12804/2020, Cass. n. 34343/2019, Cass. n. 23081/2019).

Il sistema degli artt. 13, 14 e 15 della stessa legge regionale conferma la lettura: gli artt. 13 e 14 riguardano le imprese di nuova costituzione, mentre l’art. 15 si rivolge a quelle già operanti. Il giudice di seconde cure, valorizzando la sola esistenza della società nel 2003, ha trascurato il profilo soggettivo della presenza nel triennio.

La Corte esclude infine il prospettato carattere discriminatorio del requisito: l’intervallo minimo triennale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole, poiché seleziona imprese in grado di operare sul mercato e non iniziative estemporanee o artefatte. Il ricorso è pertanto accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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