Condanna generica come titolo esecutivo se integrabile con elementi extratestuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4798 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, cod. proc. civ., non si identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire. È consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento in base agli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, qualora il titolo risulti generico e indeterminato e non contenga gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico, può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali risultanti dagli atti delle parti, dai documenti prodotti o dalle relazioni degli ausiliari. La sentenza di condanna generica è dunque idonea a fondare l’esecuzione quando la determinazione del quantum richieda un semplice calcolo aritmetico, in assenza di contestazioni sul parametro retributivo da assumere.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione avverso il precetto con cui il ricorrente aveva intimato il pagamento delle differenze retributive computate sulla base di una precedente sentenza della stessa Corte. Quel titolo gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento nella categoria B2 del CCNL del comparto Scuola, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dall’1.1.2000.

Secondo la Corte territoriale quella sentenza recava solo una statuizione di condanna generica, insuscettibile di autonoma esecuzione: mancava la specificazione dell’importo della retribuzione percepita e degli elementi della retribuzione contrattuale spettante. L’indicazione dell’inquadramento e del CCNL applicabile non bastava a rendere autosufficiente il titolo ai fini dell’esatta quantificazione del credito. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale del primo motivo: se la sentenza di condanna generica possa costituire titolo esecutivo. Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., delle tabelle del CCNL Scuola e degli artt. 431 e 474 cod. proc. civ., imputando alla Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con il principio per cui la condanna generica ben può fondare l’esecuzione, essendo ammessa l’interpretazione extratestuale del provvedimento.

Il motivo è accolto. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1066 e n. 1067 del 2012: il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, cod. proc. civ., non si identifica e non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire. È consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento in base agli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato.

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, prosegue la Corte, qualora il titolo risulti generico e indeterminato perché privo degli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico, e più in generale quando sussistano incertezze nella sua formulazione, può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali. Questi possono risultare dagli atti delle parti, dai documenti prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se introdotti nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata.

Nel caso concreto la statuizione di condanna generica, integrata dagli elementi extratestuali allegati al ricorso, consente di desumere che per la determinazione del quantum può essere sufficiente un semplice calcolo aritmetico. Non risultano contestazioni sull’individuazione della retribuzione da prendere come parametro. La Corte richiama sul punto, per tutte, le proprie pronunce n. 26935/2020, n. 29003/2024 e n. 33807/2021.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo restano assorbiti gli altri tre. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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