Documento di accompagnamento ortofrutticoli: obbligo indicazioni anche nei passaggi interni (Cass. civ. Sez. II n. 1597 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Reg. UE n. 543/2011 non impone all’operatore economico di emettere un documento di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli recante le indicazioni specifiche di commercializzazione. Tuttavia, ove il documento sia emesso — come nel caso del documento XAB — esso deve contenere tali indicazioni, a prescindere dalla loro presenza sugli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzo di trasporto, perché la finalità è di facilitare i controlli di conformità. L’espressione “in tutte le fasi della commercializzazione”, priva di limitazioni, comprende anche il trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico. Ne consegue il superamento dell’orientamento che escludeva l’obbligo nei passaggi interni.
Il Fatto
Nel corso di controlli su un trasporto di prodotti ortofrutticoli (mele, pere, uva, pesche noci) dalla piattaforma di Verona di una società della grande distribuzione a un punto vendita di Torino, l’organismo di controllo contestava al legale rappresentante della società la violazione delle norme di commercializzazione europee, per non essere state indicate nel documento di trasporto la varietà e il colore della polpa. Seguiva ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria.
La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, che l’accoglieva, escludendo l’obbligo delle informazioni nei passaggi interni al medesimo soggetto giuridico, e condannava l’organismo al risarcimento per lite temeraria. La Corte d’Appello confermava l’infondatezza della violazione e rigettava la domanda risarcitoria, richiamando l’orientamento di legittimità formatosi sull’art. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001. L’organismo ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’ambito delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e l’estensione degli obblighi informativi nel trasporto merci. Il ricorrente sosteneva che il mancato inserimento nella bolla XAB delle indicazioni prescritte integrasse violazione delle disposizioni europee, applicabili «in ogni fase della commercializzazione». La Corte ritiene il motivo fondato per quanto di ragione.
Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della CGUE, Causa C-319/21, resa su rinvio della Corte d’Appello di Venezia in un contenzioso tra le medesime parti, seppure con riguardo all’errata indicazione del paese d’origine. Il principio ivi enunciato è applicabile anche alla fattispecie, avuto riguardo all’Allegato I, Parte A e Parte B, del Reg. UE n. 543/2011.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 113 Reg. CE n. 1234/2007, l’art. 113-bis, gli artt. 5, 8, 11 e 17 Reg. UE n. 543/2011, l’Allegato V e l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 306/2002. La finalità del sistema è garantire la qualità dei prodotti a tutela dei consumatori, della concorrenza e del mercato, agevolando i controlli.
Dal diritto europeo emerge che nessuna norma impone l’emissione del documento di accompagnamento (punto 28 della pronuncia). Se però il documento è emesso, esso deve recare le indicazioni specifiche di commercializzazione, indipendentemente dalla loro presenza sugli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda sul mezzo (punti 29 e 43). Quanto ai trasporti interni al medesimo operatore, la lettera delle norme e la logica delle esenzioni tassative inducono a leggere l’espressione «in tutte le fasi di commercializzazione» in senso ampio, comprensivo del tragitto tra piattaforma e punto vendita (punti 39-43).
Ne deriva che il documento XAB, pur non obbligatorio ma emesso, doveva contenere le corrette e complete indicazioni, benché riguardasse prodotti non destinati a terzi. La Corte dichiara superato l’orientamento precedente, richiamato anche in Cass. Sez. 2 n. 3670 del 24.02.2016 e n. 3862 del 2016, e cassa la sentenza sul punto. Gli altri motivi restano assorbiti, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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