Decadenza Consob e giudizio di rinvio: limiti e sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 11041 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione parziale non determina una completa rinnovazione del giudizio, né la rimessione in discussione dei capi della decisione non cassati, essendo precluso il riesame dell’intero ricorso in opposizione e la formulazione di censure nuove non veicolate con il ricorso per cassazione. In materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta o si sarebbe potuta tradurre in accertamento; la valutazione della congruità del tempo utilizzato per tale attività costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e come tale è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Il giudizio di opposizione non investe direttamente la validità degli atti procedimentali; la legittimità del provvedimento sanzionatorio non è inficiata dal contenuto e dalla motivazione dei verbali Consob, salva la lesione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
La Consob, con delibera del 2014, ha irrogato alla società di revisione una doppia sanzione amministrativa per violazioni relative ai bilanci 2008 e 2009, in relazione a complesse operazioni finanziarie poste in essere dalla capogruppo di un istituto di credito e da una sua controllata. La società ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’Appello, la quale ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili i motivi aggiunti formulati nel giudizio.
La pronuncia è stata cassata dalla Suprema Corte, la quale ha affermato il principio per cui la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, con espressa riserva di nuovi motivi fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine, legittima la rimessione in termini. Il giudice di rinvio ha confermato la sanzione, e la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare i primi due motivi, chiarisce la portata del giudizio di rinvio. La precedente sentenza di legittimità non aveva assorbito ogni questione, ma solo quella oggetto del quinto motivo; la decisione di merito era stata cassata relativamente ai soli motivi accolti, affinché il giudice del rinvio si conformasse al principio ivi enunciato. Ne consegue che la società non poteva ottenere un riesame integrale dell’opposizione, né sollevare questioni nuove, essendo definitivi i capi della sentenza non cassati.
La Corte valuta infondato anche il motivo concernente l’omessa valutazione delle deduzioni sulla tardività della contestazione. Il giudice di rinvio, accertando la tempestività dell’iniziativa sanzionatoria, ha motivato sulla base di elementi oggettivi, quali la complessità delle operazioni, la rimozione del segreto istruttorio e la necessità di attendere le contestazioni agli organi sociali. La Suprema Corte ribadisce che l’individuazione del dies a quo per la contestazione e la valutazione della congruità dei tempi istruttori costituiscono un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, come nel caso di specie.
Riguardo ai motivi relativi all’omessa pronuncia e all’omesso esame di circostanze decisive, la Corte osserva che l’adozione di un atto aggiuntivo non è circostanza decisiva e che le deduzioni della società, essendo incompatibili con l’impianto logico della decisione, devono ritenersi implicitamente respinte.
Quanto all’ultimo motivo, la Corte chiarisce che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative investe il rapporto sanzionatorio e non direttamente la validità degli atti del procedimento. Nella fase procedimentale non operano le garanzie giurisdizionali, e la pretesa di far valere interessi al mero rispetto delle forme procedimentali non è giuridicamente rilevante, fatta salva la necessità di assicurare il nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio: corretta contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni. La legittimità del provvedimento non è inficiata dal contenuto dei verbali, non risultando violate regole a garanzia del diritto di difesa. Il ricorso è quindi respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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