Soccombenza reciproca e pluralità di capi nell’accertamento negativo del credito (Cass. civ. Sez. 2 n. 18149 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte ovvero di un’unica domanda articolata in più capi. La domanda di accertamento negativo del credito proposta con riferimento a diverse cartelle di pagamento costituisce un’unica domanda articolata in più capi autonomi, quanti sono i crediti autonomi contestati. Ne consegue che la valutazione in ordine all’esistenza dei presupposti della soccombenza reciproca, ai fini della regolazione delle spese tra le parti, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto avanti al Tribunale di Teramo un’azione di accertamento negativo nei confronti dell’ente di riscossione e dei diversi enti creditori, relativamente ai crediti portati da numerose cartelle di pagamento concernenti sia tributi sia sanzioni amministrative, assumendo l’intervenuta estinzione delle pretese per prescrizione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a tributi, accogliendo invece la domanda per quelle relative a sanzioni, e aveva posto le spese di lite, nella misura del 70%, a carico dell’attore.
La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la decisione, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. in ragione della prevalente soccombenza dell’attore. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e contestando la configurabilità di una soccombenza reciproca in assenza di domanda riconvenzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra gli estremi della soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte ovvero di un’unica domanda articolata in più capi; in tali ipotesi è possibile la condanna della parte vittoriosa alle spese, mentre in caso di accoglimento parziale di un’unica domanda è ammessa soltanto la compensazione delle spese.
Nel caso di specie, la domanda di accertamento negativo proposta dal ricorrente con un unico atto di citazione riguardava una pluralità di crediti autonomi, facenti capo a diversi enti creditori e portati da diverse cartelle di pagamento. Secondo la Corte, tale domanda non è qualificabile come unica, ma risulta articolata in più capi autonomi, corrispondenti alle diverse pretese creditorie contestate. La fattispecie in esame rientra pertanto tra i casi in cui la pronuncia delle Sezioni Unite ammette la configurabilità della soccombenza reciproca, pur essendo stata proposta una sola domanda.
Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ha precisato che la valutazione dell’esistenza, in concreto, dei presupposti per una pronuncia che valorizzi la situazione processuale in termini di soccombenza attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, sotto il profilo della motivazione. Nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata in punto spese è stata ritenuta effettiva e priva di incongruenze, essendo sorretta da un argomentare logico idoneo a far comprendere le ragioni della decisione, nel rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende, trattandosi di decisione conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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