Domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1499 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza, la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione per motivi contributivi costituisce il presupposto della pretesa fatta valere in sede giudiziaria e non deve essere preceduta da una diversa e ulteriore istanza volta al riconoscimento di una contribuzione figurativa di importo superiore. La contribuzione figurativa è attribuita dall’Istituto in via automatica e secondo criteri normativi, sicché non richiede una preventiva domanda dell’interessato. Ritenuta erronea la quantificazione dei contributi figurativi, per essere stati omessi emolumenti percepiti in costanza di rapporto, il titolare di pensione può chiedere la ricostruzione del trattamento per motivi contributivi e, esperita la domanda amministrativa, agire in giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, legge n. 155/1981.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il tribunale per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento. Egli allegava che l’INPS, nell’attribuire i contributi figurativi relativi al periodo dal gennaio 2003 al giugno 2007, durante il quale era stato posto in cassa integrazione e in mobilità, non aveva computato gli emolumenti percepiti costantemente nel rapporto, denominati premio di produzione mensile e premio aziendale annuo.

Il tribunale aveva accolto la domanda. La corte d’appello, in riforma, aveva respinto la pretesa rilevando che l’interessato avrebbe dovuto ottenere preventivamente il riconoscimento di una contribuzione figurativa maggiore della CIG e dell’indennità di mobilità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per priorità logica il terzo motivo, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., perché idoneo a definire il giudizio. Con esso il ricorrente censura la sentenza per aver subordinato l’accoglimento della pretesa alla presentazione di un’ulteriore domanda amministrativa, priva di fondamento normativo.

La doglianza è fondata. Dal ricorso e dalla sentenza impugnata emerge che la domanda giudiziale era stata pacificamente preceduta dalla domanda amministrativa di ricostruzione della pensione per motivi contributivi, volta al ricalcolo dei periodi accreditati figurativamente. L’Istituto aveva evaso l’istanza senza riconoscere alcun maggior accredito; il pensionato aveva quindi presentato ricorso amministrativo, richiamando l’art. 8, comma 1, legge n. 155/1981 e chiedendo l’inclusione degli emolumenti nella base di calcolo.

Non risulta violato il principio secondo cui ogni prestazione previdenziale che si intenda conseguire deve essere preventivamente oggetto di istanza in sede amministrativa. Né può sostenersi che occorresse una domanda diversa da quella avanzata, poiché la contribuzione figurativa è riconosciuta dall’Istituto in automatico e quantificata secondo criteri normativi, senza necessità di istanza dell’interessato.

Una volta liquidato il trattamento, l’interessato che lo ritenga inferiore al dovuto, ravvisando un errore nella quantificazione della contribuzione figurativa per omessi emolumenti, presenta la domanda di ricostituzione per motivi contributivi: proprio tale domanda, diretta al computo di contributi non inclusi per asserito errore dell’Ente, costituisce il presupposto della pretesa giudiziale.

Il terzo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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