Conciliazione TICO: onere del cliente finale e improcedibilità sanabile con termine (Cass. civ. Sez. III n. 1498 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal Testo Integrato Conciliazione, approvato con delibera n. 209/2016 dell’ARERA, l’onere di attivare la procedura di conciliazione grava sul solo cliente o utente finale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del TICO, e non anche sull’operatore o gestore. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il gestore figuri parte opposta, quest’ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità, la procedura conciliativa. Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio integra una condizione di procedibilità che dà luogo a improcedibilità della domanda, non a improponibilità, con la conseguenza che il giudice deve sospendere il processo e assegnare un termine per esperire la conciliazione, facendo salvi gli effetti della domanda.
Il Fatto
Un gestore di servizi di fornitura elettrica otteneva dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma per consumi, notificato al cliente finale. Quest’ultimo proponeva opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio.
Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, rilevando l’inesistenza della pretesa creditoria. Il gestore impugnava la decisione, deducendo l’improcedibilità dell’opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Tribunale di Parma accoglieva l’appello, dichiarava improcedibile l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Il cliente finale ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 del TICO, sostenendo che l’obbligo di conciliazione graverebbe solo sul cliente finale che intenda agire in giudizio e non su chi si limiti a difendersi in opposizione, richiamando la Sezioni Unite n. 19596 del 2020 in tema di mediazione.
La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Il giudice di appello aveva correttamente escluso l’applicabilità delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020, riferite all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione: il caso attiene alla fornitura di energia elettrica e ricade nel TICO, che all’art. 6, comma 1, onera espressamente il cliente finale della procedura, escludendo che possa essere attivata dal gestore.
La disciplina delle controversie energetiche presenta notevoli analogie con quella delle telecomunicazioni, poiché entrambe attengono alla regolazione di servizi di pubblica utilità di interesse economico generale. Ne deriva che l’onere di attivare il tentativo di conciliazione grava sulla parte che ha l’effettivo interesse a introdurre il giudizio di merito a cognizione piena attraverso l’opposizione al provvedimento monitorio, giudizio che il creditore opposto avrebbe inteso evitare con il ricorso al decreto ingiuntivo. L’opponente assume infatti la veste sostanziale di attore, e su di lui ricade la scelta di instaurare il procedimento che sottopone al giudice la fondatezza della pretesa; il decreto ingiuntivo, d’altronde, è suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per non aver il giudice di appello sospeso il processo assegnando un termine per l’esperimento della conciliazione. La Corte ritiene il motivo fondato. Le Sezioni Unite n. 8241 del 2020, in materia di telecomunicazioni, hanno chiarito che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla legge n. 249/1997 dà luogo a improcedibilità e non a improponibilità della domanda: nessuna disposizione regolante gli istituti di conciliazione obbligatoria prevede l’improponibilità.
Pertanto il giudizio instaurato senza la preventiva attivazione della procedura conciliativa non può concludersi con una pronuncia in rito senza che il giudice abbia prima disposto, facendo salvi gli effetti della domanda, la sospensione del processo con fissazione di un termine per esperire il tentativo. Il giudice di appello ha disatteso tale principio. Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo, la sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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