Inammissibile la domanda di concordato depositata durante il reclamo avverso la liquidazione giudiziale (Cass. civ. n. 13974 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame, da parte del giudice del reclamo, di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., potendo al più profilarsi una nullità per violazione di norme diverse. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, proposta da un soggetto diverso dal debitore, deve essere presentata nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale entro la prima udienza, a pena di decadenza, e non può essere proposta successivamente sino alla conclusione del procedimento. La desistenza del creditore istante è inidonea a determinare la revoca della dichiarazione di insolvenza se non è accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione antecedente alla declaratoria, con atto di data certa.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna dichiarava la liquidazione giudiziale di una società, su istanza di un creditore. La società e la sua incorporante proponevano reclamo, deducendo l’avvenuta conclusione di un accordo transattivo con il creditore istante, che aveva formalizzato una desistenza dalla domanda. Il reclamo conteneva anche un’istanza di rinvio per documentare il deposito di una domanda di concordato liquidatorio, mai effettivamente presentata. La Corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo la desistenza tardiva e non idonea a revocare la liquidazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia per il mancato esame dell’istanza di rinvio, trattandosi di questione processuale e non di una domanda di merito.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno rilevato l’infondatezza del motivo, in quanto la prospettazione di un deposito di concordato si basava su un intento privo di riscontro processuale: la domanda non era mai stata realmente presentata. La Corte ha quindi affermato che, in mancanza di una pluralità di domande, nessun coordinamento poteva essere effettuato, rendendo non decisiva l’istanza di rinvio.

La pronuncia ha richiamato il disposto dell’art. 40, comma 10, CCII, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, riunita a quest’ultimo. Successivamente a tale termine, la domanda non può essere presentata autonomamente fino alla conclusione del procedimento. Tale norma rendeva palesemente inammissibile la domanda che la società aveva in animo di depositare nel corso del giudizio di reclamo.

La Corte ha infine confermato il principio in tema di revoca della declaratoria di insolvenza: la desistenza del creditore istante, quale atto meramente processuale, è inidonea a determinarne la revoca se prodotta solo in sede di reclamo; diverso è il caso in cui essa consegua all’estinzione dell’obbligazione, ma solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente alla dichiarazione con atto di data certa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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