Inerzia del sindaco e responsabilità per inadempimento della vigilanza (Cass. civ. Sez. 1 n. 20964 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. può essere accolta quando il creditore abbia violato gli obblighi professionali connessi all’incarico, come i doveri di vigilanza del sindaco ex art. 2403 cod. civ. L’accertamento di tale inadempimento è demandato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. La successiva sostituzione o le dimissioni del sindaco non esimono da responsabilità quando le condotte omissive si siano verificate durante lo svolgimento dell’incarico, dovendo le stesse accompagnarsi a concreti atti volti a contrastare o impedire il protrarsi degli illeciti. L’inerzia del professionista, a fronte di segnali di crisi, configura una condotta colposa rilevante ai fini dell’inadempimento.

Il Fatto

Un professionista, sindaco di una società in liquidazione giudiziale, ha proposto opposizione allo stato passivo avverso l’esclusione del proprio credito per l’attività svolta negli esercizi 2018 e 2019. La curatela aveva eccepito l’inadempimento, deducendo che il sindaco aveva violato gli obblighi di vigilanza, limitandosi a verifiche di routine. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento.

Il giudice dell’opposizione ha ritenuto che il sindaco fosse venuto meno ai doveri di controllo, non avendo rilevato la mancata svalutazione della controllata, l’assenza di utilità dei finanziamenti erogati, la sopravvalutazione del magazzino e la indebita contabilizzazione di crediti d’imposta. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo motivo e i motivi dal terzo al sesto, dichiarandoli inammissibili in quanto volti a richiedere una revisione della documentazione esaminata dal giudice del merito o a contrastare l’accertamento in fatto delle violazioni.

In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione probatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a contrastare l’accertamento della duratura perdita della partecipata. Il quarto e il quinto motivo sono stati considerati inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi in un “non motivo” che non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a riformulare l’accertamento in fatto della negligente condotta di controllo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la dedotta sostituzione del sindaco all’atto dell’approvazione del bilancio è irrilevante, poiché le condotte ascritte si erano verificate durante lo svolgimento dell’incarico. A tal fine, è stato richiamato il principio per cui le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sono sufficienti a esimere da responsabilità se non accompagnate da concreti atti volti a porre rimedio agli illeciti. L’inerzia del professionista equivale a una sostanziale condotta inerte e indifferente.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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