Revocabilità delle rimesse su conto corrente attivo: esclusa in assenza di funzione solutoria (Cass. civ. Sez. I n. 13988 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone che la rimessa su conto corrente bancario costituisca il pagamento di un credito liquido ed esigibile, ossia che afferisca a un conto scoperto, non prescindendo dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce un fatto impeditivo della revocabilità, che deve essere allegato e provato dal convenuto in revocatoria. Ne consegue che gli accreditamenti annotati su un conto attivo non hanno funzione di pagamento e non sono revocabili.

Il Fatto

La società in amministrazione straordinaria aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, commi 2 e 3, lett. b), e 70 l. fall., di alcune rimesse affluite nel periodo sospetto sul conto corrente ordinario intestato alla società, idonee a ridurre in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria. Il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia di due rimesse, condannando la banca alla restituzione della somma di € 507.790,42 oltre accessori. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che le rimesse erano intervenute su un conto attivo e, pertanto, non avevano ridotto alcuna esposizione debitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato l’evoluzione normativa della revocatoria delle rimesse in conto corrente, evidenziando come il d.l. n. 35 del 2005 e il d.lgs. n. 5 del 2006 abbiano introdotto un regime di irrevocabilità delle rimesse e un limite quantitativo di esigibilità del credito restitutorio. La giurisprudenza più recente, a partire da Cass. n. 277/2019, ha ritenuto che la disciplina prescinda dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa. Tale orientamento non è stato condiviso dalla Corte, che ha valorizzato la locuzione “rimesse effettuate su un conto corrente bancario”, la quale richiama il concetto di conto corrente di cui all’art. 1823 cod. civ., fonte di un credito esigibile in virtù delle annotazioni contabili.

La Corte ha richiamato la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie, annotate su conto scoperto e costituenti pagamento di debiti liquidi ed esigibili, e rimesse ripristinatorie, che ripristinano la disponibilità di cassa accordata dalla banca. Tale distinzione, affermata dalle Sezioni Unite n. 24418/2010 in tema di ripetizione di indebito, opera anche nel caso di pagamenti pervenuti nel periodo sospetto, atteso che in entrambi i casi si presuppone l’esecuzione di un pagamento in favore della banca.

L’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. non costituisce, pertanto, un’autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quanto tali, ma definisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamenti risultanti da rimesse solutorie. Tale fatto deve essere allegato e provato dalla banca che si opponga alla domanda della curatela. A sostegno di questa conclusione, la Corte ha osservato che nel comma 3 manca la disciplina del presupposto soggettivo e del periodo sospetto, elementi essenziali dell’azione revocatoria. La non durevolezza della rimessa solutoria, mantenuta dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità alla verifica dei requisiti di qualificazione come pagamento.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la banca aveva dedotto che le due rimesse erano intervenute su un conto attivo. A fronte di tale deduzione, le argomentazioni della Corte di merito sono risultate inconferenti, poiché non hanno smentito la circostanza di fatto del conto positivo e non hanno spiegato perché alle rimesse potesse essere attribuita funzione di pagamento di un credito liquido ed esigibile. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta carente, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la decisione con congetture. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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