Il potere di sospensione della vendita del curatore può esercitarsi solo fino al deposito della documentazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 950 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del curatore di sospensione della vendita ex art. 107, quarto comma, L.F. può essere esercitato solo fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti delle procedure, ai sensi dell’art. 107, quinto comma, L.F. Da quel momento in poi, l’unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, a norma dell’art. 108 L.F. La revoca del decreto del giudice delegato disposta dal tribunale in sede di reclamo non comporta alcuna statuizione sulle eventuali pretese restitutorie dell’aggiudicatario, che restano estranee al giudizio di legittimità degli atti del curatore ove non ne siano oggetto di espressa statuizione.
Il Fatto
Una società risultata aggiudicataria di un ramo d’azienda in una procedura competitiva indetta dal curatore del fallimento, dopo aver integralmente pagato il prezzo, vedeva la vendita sospesa dal curatore medesimo ex art. 107, quarto comma, L.F., a seguito di una successiva offerta d’acquisto migliorativa. All’esito di una nuova procedura competitiva la stessa società risultava nuovamente aggiudicataria per un importo superiore, partecipando con riserva di impugnazione.
Il giudice delegato rigettava il reclamo proposto dalla società contro la sospensione. In sede di reclamo ex art. 36, secondo comma, L.F., il tribunale accoglieva invece l’istanza, revocando il decreto del giudice delegato e affermando che il curatore, dopo il deposito della documentazione ex art. 107, quinto comma, L.F., non dispone più del potere di sospensione, che compete da quel momento solo al giudice delegato. Avverso tale decreto il fallimento proponeva ricorso per cassazione, mentre la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il fallimento deduceva la violazione degli artt. 107, quarto comma, e 108 L.F., sostenendo che il potere di sospensione del curatore sarebbe privo di termine. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha condiviso l’impostazione del decreto impugnato, affermando che il potere del curatore di sospendere la vendita è limitato al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti delle procedure competitive.
La Corte ha evidenziato che la lettura coordinata degli artt. 107 e 108 L.F. impone tale soluzione. L’art. 108 L.F. attribuisce al giudice delegato il potere di impedire il perfezionamento della vendita a partire dal deposito della documentazione, con un termine perentorio di dieci giorni per il caso di prezzo notevolmente inferiore a quello giusto. L’ipotizzata permanenza del potere sospensivo del curatore dopo il deposito contrasterebbe con la ratio della norma, che mira a tutelare la tendenziale stabilità delle vendite per garantirne l’affidabilità. La Corte ha inoltre precisato che le criticità prospettate dalla ricorrente possono essere ovviate prevedendo nel bando di gara un termine perentorio per la presentazione dell’offerta migliorativa, sul parametro dell’art. 584 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso, concernente le conseguenze restitutorie della revoca del decreto del giudice delegato, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l’affermazione contenuta nella motivazione del decreto impugnato era resa ad abundantiam, non costituendo oggetto di una espressa statuizione del tribunale, la cui decisione si limitava a revocare il decreto del giudice delegato e a compensare le spese di lite.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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