Domanda di manleva da contatto sociale qualificato è nuova in appello (Cass. civ. Sez. II n. 18827 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quella che — pur nell’identità del petitum — introduca una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado. In particolare, non è ammissibile la domanda di manleva proposta in appello nei confronti della pubblica amministrazione sulla base della responsabilità da contatto sociale qualificato per lesione dell’affidamento, qualora in primo grado fosse stata avanzata una domanda di risarcimento da inadempimento di un accordo intercorso con l’ente. La responsabilità relazionale, infatti, è riconducibile al paradigma contrattuale ex art. 1173 cod. civ. e postula una fattispecie costitutiva radicalmente diversa dall’inadempimento contrattuale. Ne consegue l’inammissibilità della censura che investa la motivazione di merito svolta ad abundantiam dopo una statuizione di difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Due proprietarie di un fondo con fabbricato agirono in giudizio contro il titolare del fondo confinante, lamentando che questi aveva realizzato un tetto sporgente e un balcone-veduta in violazione delle distanze legali. Il convenuto chiamò in causa il Comune, deducendo l’esistenza di un accordo urbanistico in forza del quale l’ente si era impegnato a realizzare una strada pubblica tra le proprietà, così da eliminare i presupposti della violazione contestata.

Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea, ordinando l’arretramento e la chiusura dell’apertura, e rigettò le domande del convenuto. Questi propose appello limitatamente alla manleva verso il Comune. La Corte d’Appello respinse il gravame, qualificando la pretesa come domanda nuova. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la qualificazione della domanda come nuova, sostenendo che in primo grado la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale erano state prospettate in rapporto di subordinazione. La Corte rileva che si verte in ipotesi di vizio di attività e che il giudice di legittimità può procedere al riesame degli atti processuali, richiamando Sezioni Unite n. 8077 del 2012.

Dall’esame degli atti emerge che la pretesa di primo grado era ancorata all’inadempimento del Comune all’obbligo di realizzare la strada pubblica, mentre quella formulata in appello — pur identica nel petitum — si fondava sulla violazione dei principi di correttezza, buona fede e neminem laedere ex art. 2043 cod. civ. La diversità della causa petendi e del tipo di responsabilità invocata connota la domanda come nuova.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la lesione dell’affidamento, unitamente al dovere di buona fede, è espressione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dei doveri di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Ne deriva — secondo Sezioni Unite n. 8236 del 2020 — una responsabilità da contatto sociale qualificato, riconducibile al paradigma contrattuale, che fa insorgere obblighi di protezione e informazione ex artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ., con superamento della lettura in termini di illecito extracontrattuale affermata dalle pronunce del 2011 e del 2015.

Poiché la questione prospettata in appello differisce da quella dedotta in primo grado per causa petendi, la Corte conferma l’inammissibilità della domanda nuova, richiamando il principio di diritto espresso da Sez. I n. 18299 del 2016.

Il secondo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: dopo una statuizione di inammissibilità, la parte soccombente non ha interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam, prive di effetti giuridici e non costituenti la vera ratio decidendi. Il terzo motivo è inammissibile per mancato assolvimento dell’onere, in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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