Motivazione apparente e adesione acritica alla c.t.u.: i limiti del sindacato (Cass. civ. Sez. II n. 11251 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione di una sentenza che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è affetta da nullità processuale, deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando ometta qualsivoglia menzione delle osservazioni formulate dalle parti all’elaborato peritale. Resta fermo che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio di legittimità: il sindacato è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, garantito dagli art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione è viziata solo se totalmente mancante, meramente apparente, o affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà, purché il vizio risulti dal testo stesso del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il Fatto
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il vicino, lamentando che i lavori di sopraelevazione della sua proprietà avessero compromesso la stabilità strutturale del proprio immobile, con richiesta di risarcimento in forma specifica e riduzione in pristino. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello di Catania ha confermato integralmente la decisione. Propongono quindi ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u., ignorando le criticità tecniche e i rilievi del consulente di parte.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte muove dal consolidato orientamento: il difetto di motivazione, quale vizio di legittimità, sopravvive solo come omissione del minimo costituzionale. La motivazione può essere censurata ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando sia totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile, e il vizio emerga dal testo stesso del provvedimento.
Sul fronte tecnico, la Corte richiama il principio secondo cui l’omessa valutazione dei rilievi alla consulenza d’ufficio è deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., se la sentenza, pur aderendo alle conclusioni del consulente, ometta ogni menzione delle osservazioni di parte (Cass. Sez. L 12-4-2024 n. 9925). La nullità si configura, in particolare, quando le censure siano specifiche e rivelino la totale assenza di giustificazioni dell’elaborato (Cass. Sez. 1 6-6-2024 n. 15804).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata supera il vaglio. La Corte d’appello non si è limitata a un’adesione apodittica: ha esaminato le doglianze degli appellanti, ha considerato l’accertamento del Genio Civile sull’insussistenza delle violazioni antisismiche, ha specificamente valutato e trascritto le osservazioni del consulente di parte e le risposte del c.t.u., che aveva rifatto i calcoli con i parametri suggeriti dalla parte, confermando l’assenza di effetti negativi e anzi un miglioramento strutturale. Il percorso logico è quindi esistente e coerente.
Ogni ulteriore doglianza attiene all’insufficienza motivazionale, oggi irrilevante, o all’omesso esame di fatti decisivi; ma il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è proponibile ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ., avendo la pronuncia d’appello confermato il primo grado per le stesse ragioni di fatto. Privo di fondamento è anche il tentativo di censurare un’omessa pronuncia: chi denuncia il vizio di motivazione presuppone che l’esame della questione vi sia stato.
Al rigetto segue la condanna alle spese e, per essere la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., l’applicazione degli art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.