La notifica via PEC della copia non autenticata della sentenza fa decorrere il termine breve (Cass. trib. n. 10572/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10572/2026 (c.c. 24 febbraio 2026; pubbl. 21 aprile 2026; R.G.N. 15918/2019) — Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Angelo Matteo Socci

Il principio di diritto

La mancanza dell’attestazione di conformità all’originale nella copia della sentenza notificata via PEC non invalida la notificazione e non impedisce la decorrenza del termine breve per impugnare, salvo che il destinatario contesti l’incompletezza della copia ricevuta o la sua difformità dall’originale.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in materia di accertamento catastale. Il contribuente eccepiva la tardività dell’impugnazione: la sentenza era stata notificata via PEC il 20 novembre 2018, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 15 maggio 2019, oltre il termine breve.

La motivazione

La Corte ha ritenuto infondata l’obiezione dell’Agenzia, secondo cui la notificazione sarebbe stata invalida perché eseguita con una copia a uso studio priva di autenticazione. La tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c. esclude che la sola mancanza dell’attestazione di conformità incida sulla validità della notifica, quando non sia contestata la corrispondenza della copia all’originale.

La Corte ha inoltre richiamato la disciplina del domicilio digitale e la validità delle notificazioni eseguite presso un indirizzo PEC estratto dai registri previsti dalla legge. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo. È stata esclusa la responsabilità aggravata, poiché l’orientamento applicato si era consolidato dopo la proposizione del ricorso, con compensazione integrale delle spese.

Implicazioni pratiche

La notificazione via PEC della sentenza può far decorrere immediatamente il termine breve di impugnazione anche quando la copia non rechi l’attestazione di conformità. Per neutralizzarne gli effetti non è sufficiente rilevare l’assenza dell’attestazione: occorre contestare specificamente l’incompletezza della copia o la sua difformità rispetto all’originale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *