Opposizione all’esecuzione: la domanda riconvenzionale del creditore attrae la competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 12938 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, il criterio di competenza di cui all’art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore e non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. Esso opera in combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto. Ne deriva che la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito, integrando una domanda riconvenzionale, è idonea a determinare la competenza del tribunale, quando il suo valore dedotto superi la soglia del giudice di pace. L’eventuale pretestuosità o persino la nullità dell’atto non priva il giudice adito della potestà di conoscerne, salva la rilevazione ai fini della sanatoria.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti, la società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando l’azione esecutiva promossa dalla creditrice per un importo inferiore alla soglia del tribunale. Sospesa l’esecuzione ex art. 624 c.p.c., il giudizio di merito veniva introdotto dalla creditrice opposta.

Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando quale giudice competente il giudice di pace. La creditrice proponeva quindi regolamento di competenza a istanza di parte, chiedendo dichiararsi la competenza del tribunale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza, perché intervenuta non alla prima udienza ma dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. La Corte respinge l’assunto: la preclusione dell’art. 38 c.p.c. riguarda il rilievo d’ufficio in mancanza di eccezione di parte. Nella specie la società opponente aveva tempestivamente sollevato l’eccezione con la comparsa di risposta, sicché il giudice aveva l’obbligo di deciderla senza preclusioni di fase, previa precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava nel merito il declinato della competenza per valore. Il tribunale aveva qualificato la richiesta della opposta come mera difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione della banca esecutata. La Corte dissente: nell’instaurare il giudizio di merito, la creditrice aveva avanzato un’ulteriore domanda di accertamento di propri crediti verso la società debitrice, per un importo superiore alla soglia del giudice di pace.

Il motivo è fondato, come già affermato in precedenti ricorsi del tutto sovrapponibili tra le medesime parti (Sez. III n. 918 del 14.01.2025, Rv. 673417-01; Sez. III n. 1058 del 16.01.2025; Sez. III n. 4678 del 22.02.2025, Rv. 673866-01; Sez. III n. 5774 e n. 5797 del 04.03.2025). La domanda, benché formulata in termini vaghi, ha ad oggetto l’accertamento di un controcredito e integra una domanda riconvenzionale di valore superiore alla soglia indicata.

La Corte richiama il criterio dell’art. 17 c.p.c., che attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non sfugge alla combinazione con l’art. 10, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 30581 del 27.11.2024). Neppure un’eventuale pretestuosità della domanda accessoria, o la sua nullità ex art. 164 c.p.c., priva il giudice adito della potestà di esaminarla o di rilevarla per consentire la sanatoria.

Consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma per ragione di valore, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese sono compensate: il primo motivo è manifestamente infondato e il secondo si fonda su una domanda riconvenzionale ipotetica, con integrazione delle ragioni indicate da Corte cost. n. 77 del 7.03.2018 rispetto all’art. 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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