Inammissibilità per doppia conforme e diniego benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. IV n. 33950 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, ove all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio di comparizione, nessuna nullità si verifica se il giudice rinvia preliminarmente il processo concedendo per intero un nuovo termine, senza notificare l’ordinanza di rinvio all’imputato assente, poiché l’avviso orale al difensore vale come comunicazione all’interessato. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. Non sussiste nesso di necessaria correlazione tra determinazione della pena e sospensione condizionale, operando la prima sui criteri di gravità del reato e la seconda su un giudizio prognostico. L’istanza di lavoro di pubblica utilità sostitutivo implica rinuncia alla sospensione condizionale, con preclusione delle doglianze sul diniego.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, avendo l’imputato detenuto hashish — circa quarantotto grammi nel vano portaoggetti dell’auto e poco più di un grammo nell’abitazione — insieme a materiale atto al confezionamento. Il primo giudice aveva fondato il giudizio sul verbale di arresto in flagranza e sugli esiti della consulenza tossicologica, da cui risultava la ricavabilità di cinquecentocinque dosi medie.

In appello la difesa aveva sostenuto il consumo personale e la disponibilità della provvista economica, allegando un contratto di lavoro. I giudici di secondo grado avevano ritenuto incompatibili con tale tesi le modalità del rinvenimento, la presenza degli strumenti di confezionamento e l’entità della sostanza, negando le generiche, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione della legge processuale per omessa notifica della citazione in appello — è manifestamente infondato, oltre che generico. La difesa non aveva contestato la regolarità della prima notifica del decreto di citazione, censurando anzi il rinvio disposto per asserita insussistenza della violazione del termine a difesa. La Corte richiama la giurisprudenza sulle irregolarità delle notifiche successive a citazione regolarmente effettuata: Sez. V n. 17218 del 19.03.2025; Sez. II n. 33481 del 18.06.2019; Sez. IV n. 9041 del 09.10.2019.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La sentenza impugnata è conforme a quella appellata, integrandosi la cd. doppia conforme, con la conseguenza che le due decisioni possono leggersi come un unico corpo decisionale (Sez. II n. 37295 del 12.06.2019; Sez. VI n. 5224 del 02.10.2019). La difesa, non avendone tenuto conto, difetta anche di specificità secondo Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016. La Corte ribadisce l’estraneità al vaglio di legittimità della rivalutazione del risultato probatorio, essendo preclusa l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti (Sez. VI n. 47204 del 07.10.2015; n. 5465 del 04.11.2020).

Quanto alle generiche, i giudici del gravame le avevano negate valorizzando elementi riconducibili ai parametri di legge, richiedendo l’art. 62-bis cod. pen. elementi di segno positivo e non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008 (Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022; Sez. III n. 24128 del 18.03.2021). La ratio della norma non impone di valutare ogni singola deduzione difensiva.

Sul diniego della sospensione condizionale, la Corte esclude un nesso di necessaria correlazione con la dosimetria, operando la prima su un giudizio prognostico proiettato sul futuro. Un vizio di contraddittorietà si configura solo se il giudice applichi il minimo edittale in ragione della gravità del fatto e neghi contestualmente il beneficio per il medesimo motivo (Sez. II n. 35185 del 21.09.2020), ciò che nella specie non è avvenuto, essendo il diniego fondato anche sulla personalità dell’imputato.

Infine, quanto al lavoro di pubblica utilità, l’istanza di applicazione comporta implicita rinuncia alla sospensione condizionale, con preclusione delle doglianze sul diniego per incompatibilità tra i due istituti (Sez. III n. 2223 del 24.09.2024; Sez. IV n. 36783 del 09.12.2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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