Riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 33957 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la riqualificazione giuridica del fatto non integra mutamento dell’imputazione e non è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione del principio di correlazione è esclusa quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione. Il diritto di difesa è assicurato anche quando la riqualificazione avvenga direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione, poiché l’imputato può esercitarlo proponendo impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione ad alcuni capi di imputazione e ha rideterminato la pena per i residui. Le originarie contestazioni di peculato erano state riqualificate come furto aggravato dall’art. 625 n. 7 cod. pen., per essere il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, e unificate dalla continuazione. Oggetto delle condotte era il carburante sottratto dai mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti in una società a partecipazione pubblica.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 441, comma 1, e 521 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e difesa in relazione all’aggravante contestata, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per modifica dell’imputazione nel rito abbreviato non condizionato e il vizio di motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse legittimamente riqualificato i fatti come furto, riconoscendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., trattandosi di carburante destinato a pubblico servizio, quale è la raccolta dei rifiuti. La formulazione originaria del capo di imputazione consentiva di individuare con precisione il contesto spazio-temporale dei fatti, l’oggetto della condotta, le modalità di esecuzione e la destinazione a pubblico servizio dei mezzi.
La riqualificazione da peculato a furto era derivata dalla ritenuta insussistenza, in capo all’imputato, dipendente della società con mansioni di mero conducente, della qualità di incaricato di pubblico servizio. Dagli atti risultava che il pubblico ministero, in sede di conclusioni orali, aveva richiesto la riqualificazione in furto aggravato e che le difese avevano concluso nel merito all’udienza successiva, con pieno esercizio dei relativi diritti.
La Corte richiama il principio secondo cui la riqualificazione del fatto, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, citando Sez. 2 n. 35350 del 17.09.2010 e Sez. 2 n. 44574 del 17.07.2019. Ribadisce che per mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, da cui scaturisca un pregiudizio effettivo della difesa, non essendo sufficiente un confronto meramente letterale tra contestazione e sentenza (Sez. Un. n. 36551 del 15.07.2010; Sez. 3 n. 24932 del 10.02.2023).
Quanto alla diversa qualificazione operata direttamente dal giudice, la Corte osserva che l’osservanza del diritto al contraddittorio, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, così come interpretato nella sentenza Drassich c. Italia, è assicurata anche quando la riqualificazione avvenga in sentenza, senza preventiva interlocuzione, poiché l’imputato può esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3 n. 2341 del 07.11.2012; Sez. 4 n. 4917 del 13.11.2019; Sez. 5 n. 27905 del 03.05.2021). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.