Confisca sproporzionata e patteggiamento in appello preclusi dalla rinuncia ai motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 33949 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai restanti motivi di appello, produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio e si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, al pari della rinuncia all’impugnazione. Sono pertanto inammissibili le doglianze relative al trattamento sanzionatorio che non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta. Le censure concernenti le misure di sicurezza non rientrano tra i motivi attinenti alla determinazione della pena, poiché investono un capo autonomo della decisione: la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena comprende quindi la doglianza sull’applicazione della confisca. La confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, ha natura di misura di sicurezza atipica e prescinde dalla derivazione dei beni dal reato, fondandosi sulla condanna per uno dei reati-spia, sulla sproporzione rispetto al reddito e sull’assenza di giustificazione credibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2024, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, confermando le restanti statuizioni, tra cui la confisca del denaro in sequestro.
Il fatto riguarda la detenzione illecita di hashish, da cui sono ricavabili cinquantanove dosi singole. Nel corso delle indagini era stata sequestrata la somma di quattrocentottanta euro, rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della confisca e sostenendo la prevalenza del dispositivo, che richiama il solo art. 240 cod. pen., sulla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: le parti possono concordare l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri. Richiamando propri precedenti, la sentenza afferma che tale accordo determina effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento del processo e nel giudizio di legittimità, come accade nella rinuncia all’impugnazione.
Da tale premessa discende il primo snodo: sono inammissibili le doglianze relative al trattamento sanzionatorio che non si siano tradotte nell’illegalità della sanzione irrogata. La Corte precisa però che i motivi sulla pena non ricomprendono quelli relativi alle misure di sicurezza, le quali non attengono al trattamento sanzionatorio ma a un capo autonomo della decisione. La rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla determinazione della pena comprende, dunque, anche la censura sull’applicazione della misura.
Su questa base la Corte esamina la questione di fondo, relativa alla confisca del denaro. Ribadisce che, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, la confisca può essere disposta anche nelle ipotesi di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il richiamo alla modifica introdotta dal decreto legge n. 123 del 2023, convertito dalla legge n. 159 del 2023, serve a chiarire che la confisca per sproporzione è stata estesa a tutte le fattispecie dell’art. 73, compresa quella del comma 5.
La Corte qualifica la confisca allargata come ipotesi speciale di confisca obbligatoria e misura di sicurezza atipica, con funzione anche dissuasiva. I requisiti sono la condanna o il patteggiamento per uno dei reati-spia, la disponibilità di beni in valore sproporzionato al reddito e la mancata giustificazione della provenienza lecita; la giurisprudenza vi affianca il requisito della ragionevolezza temporale.
Nel caso concreto la volontà del giudice risulta espressa in modo chiaro nel provvedimento impugnato, che dà conto della sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito e dell’assenza di giustificazioni. Il richiamo all’art. 240 cod. pen. nel dispositivo non contrasta con la motivazione: non vi è divergenza tra le due parti, sicché è inconferente il principio sulla prevalenza del dispositivo. La misura risulta legittima e la censura manifestamente infondata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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