Doppia conforme e divieto di doppia presunzione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10195 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) cod. proc. civ., restando escluso il vizio di cui al n. 5), in forza del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012. La nozione di doppia conforme non richiede la coincidenza formale delle due pronunce, essendo sufficiente che esse siano fondate sul medesimo iter logico motivazionale in relazione ai fatti principali. Nel sistema processuale non è configurabile un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo tale limite riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altre norme. La sentenza penale di assoluzione, pur priva di efficacia vincolante nel processo tributario, costituisce fonte di prova utilizzabile, che il giudice è tenuto a valutare.

Il Fatto

L’Ufficio notificava a una società di persone e ai relativi soci tre distinti avvisi di accertamento. Erano ripresi a tassazione, ai fini IRAP e IVA, i maggiori redditi d’impresa conseguiti dalla società in due annualità, nonché, ai fini IRPEF, il reddito di partecipazione non dichiarato dai soci per gli stessi periodi. Gli accertamenti si fondavano sui risultati di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolto il legale rappresentante della società.

Società e soci impugnavano separatamente gli atti impositivi. La Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li respingeva. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello, rilevando la legittimità delle indagini bancarie, la riferibilità delle movimentazioni all’attività d’impresa e la sostanziale differenza tra giudizio penale e giudizio tributario. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione dell’art. 348-bis cod. proc. civ., per aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello pur avendone esaminato il merito — è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La censura mira unicamente a ottenere la modifica della formula decisoria, da inammissibilità a rigetto, senza alcun risultato utile sul bene della vita. La Corte ribadisce che presupposto del potere di impugnazione è la difformità della pronuncia rispetto alle conclusioni di parte, non la mera esigenza teorica di correttezza processuale, richiamando Cass. n. 28307/2020 e Cass. n. 15587/2018.

Il secondo motivo, e per la parte relativa all’omesso esame di fatto decisivo anche il quarto, è inammissibile per le stesse ragioni: in presenza di doppia conforme, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il regime si ricava dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in virtù dell’art. 53, comma 2, d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, essendo l’appello introdotto dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La Corte precisa la nozione di doppia conforme: essa ricorre non solo quando le due pronunce siano perfettamente coincidenti, ma anche quando risultino fondate sul medesimo iter logico motivazionale, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello (Cass. n. 6169/2023, Cass. n. 5947/2023). I ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze fossero diverse.

Il terzo motivo è inammissibile nella prima parte, perché dietro l’apparente denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. si chiede una diversa valutazione delle risultanze processuali. Nel resto è infondato: secondo l’orientamento di legittimità cui la Corte aderisce, il divieto di doppia presunzione non è di per sé configurabile nel sistema processuale, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altre norme (Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 19894/2021).

Il quarto motivo, nella parte residua, è privo di fondamento. La sentenza penale di assoluzione, pur priva di efficacia vincolante nel processo tributario, costituisce fonte di prova utilizzabile, che il giudice è tenuto a valutare. Nel caso concreto tale valutazione è stata compiuta, sia pure sinteticamente, dalla Commissione Regionale, che ha accertato la sostanziale differenza tra i due giudizi. Il ricorso è dunque respinto, con attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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