Inammissibile il ricorso che non impugna l’autonoma ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 21373 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su plurime ragioni decisorie, ciascuna idonea a sorreggerne autonomamente la statuizione, la mancata impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, e non per carenza di interesse. L’inammissibilità opera sul piano processuale, restando assorbita ogni valutazione di merito sui motivi che investano le sole ragioni aggredite. La qualificazione di una motivazione come autonoma ragione decisoria si desce dalla sua idoneità a giustificare da sé la decisione, eventualmente desumibile dalla stessa articolazione argomentativa della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un contribuente, medico specialista che svolge l’attività presso centri organizzati da terzi, presenta istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2012-2015, ritenendola non dovuta per assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio rifiuto, propone ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accoglie la domanda, ritenendo tempestiva l’istanza in considerazione delle dichiarazioni integrative presentate.

L’Agenzia delle entrate appella, sostenendo che il termine per la domanda di rimborso decorra dal versamento e non dalla dichiarazione integrativa, e rilevando l’utilizzo del credito Irap in compensazione. La C.t.r. accoglie parzialmente l’appello, limitatamente alla parte di domanda rinunciata, e quanto all’eccezione di tardività osserva che il termine dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 va coordinato con l’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998; aggiunge che non è comunque decorso il termine per la domanda di restituzione, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, a far tempo dalle dichiarazioni integrative, considerate valide dall’Ufficio.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, entrambi incentrati sulla decorrenza del termine per l’istanza di rimborso e sui rapporti tra l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. Il contribuente eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, oltre all’intervenuto giudicato sulla ragione decisoria relativa al mancato decorso del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Le eccezioni preliminari sono respinte. Quanto alla mancata indicazione dei documenti, la censura è generica; quanto all’istanza ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ., la Corte rileva che la disposizione è stata abrogata dal 1° gennaio 2023 dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022), applicabile al giudizio introdotto successivamente.

Nel merito, i due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, se la sentenza è fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna autonoma, la mancata impugnazione di una di esse comporta l’inammissibilità del gravame per formazione del giudicato sulla ragione non censurata, e non per difetto di interesse, richiamando Cass. n. 13880/2020, Rv. 658309-01 e Cass. n. 10815 del 2019.

Nel caso concreto, nessuna parte del ricorso censura l’affermazione della C.t.r. secondo cui trova applicazione il termine dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è decorso quello per la domanda di restituzione a far tempo dalle dichiarazioni integrative ritenute valide dall’Ufficio. Tale affermazione costituisce autonoma ratio decidendi, desumibile dall’inciso “va aggiunto che” e idonea da sé a sorreggere il rigetto dell’appello.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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