Definizione agevolata e lite pendente: rileva la mera impugnazione della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 14675 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), richiede la mera pendenza della lite alla data del 31 dicembre 2011, intendendosi pendente la lite per la quale sia stato proposto un atto introduttivo potenzialmente idoneo a devolvere la controversia al giudice tributario. La successiva declaratoria di inammissibilità o l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza non ostano alla definizione agevolata. Il giudicato, se sopravvenuto, non rileva quale circostanza ostativa alla definizione. Le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate non costituiscono fonte di diritto e non vincolano il giudice.
Il Fatto
Una contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, chiedendo contestualmente la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. L’Agenzia delle Entrate denegava la definizione, ritenendo la controversia non definibile in quanto relativa a vizi dell’operato dell’agente della riscossione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, deducendo l’omessa pronuncia sul passaggio in giudicato di una precedente sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della cartella, nonché la violazione della normativa sulla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto nei confronti di soggetto deceduto, rilevando la sanatoria della nullità della vocatio in ius per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Nel merito, la Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, qualificando il primo come deduzione di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. In applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Corte ha ritenuto di poter decidere nel merito l’eccezione pretermessa dal giudice d’appello, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto e risultando infondata la questione di diritto sollevata.
La Corte ha quindi chiarito che, ai fini della pendenza della lite, è sufficiente la presentazione di un atto introduttivo potenzialmente idoneo a devolvere la controversia al giudice tributario, a prescindere da eventuali vizi che ne comportino l’invalidità o l’inammissibilità. Ha inoltre richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18298/2021, secondo cui anche l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato è suscettibile di definizione agevolata, qualora la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
Nel caso di specie, la lite risultava pendente alla data del 31 dicembre 2011, essendo stata l’impugnazione proposta nell’anno 2011. Il giudicato, sopravvenuto nel 2017, non poteva costituire circostanza ostativa alla definizione, in quanto l’art. 16, comma 3, l. n. 289/2002 richiede che l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. La Corte ha infine escluso ogni effetto vincolante della circolare n. 48/E del 2011, non costituendo essa fonte di diritto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.