Doppia conforme preclude omesso esame ex art 360 n 5 (Cass. civ. Sez. II n. 6713 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto non può essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., per espressa previsione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente che intenda evitare l’inammissibilità del motivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La qualificazione del contratto e la riconduzione della fattispecie alla compravendita o all’appalto, con i connessi termini di decadenza, integrano una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità quando il giudice di merito ne abbia dato conto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una struttura alberghiera, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 42.000 a saldo di fatture inevase relative alla fornitura di mobili d’arredo. Aveva eccepito l’incompetenza del tribunale adito e di avere pagato in contanti euro 35.000, proponendo domanda riconvenzionale per i vizi dei beni forniti.
Il tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza, aveva rigettato l’opposizione applicando l’art. 1495 cod. civ. e ritenendo maturata la decadenza dalla denuncia dei vizi. La Corte d’appello ha confermato la decisione, qualificando il rapporto come compravendita e non come appalto, escludendo l’applicabilità della disciplina consumeristica e confermando il giudizio di attendibilità dei testimoni. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava su un unico motivo, che denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 1495, 1655 e 1667 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella qualificazione del contratto. Secondo il ricorrente, dalla deposizione della testimone di controparte emergeva che l’oggetto non era la mera fornitura seriale di mobili, ma un contratto d’appalto, con conseguente applicazione del termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi ex art. 1667 cod. civ.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, pur formalmente deducendo la violazione di norme di legge, il ricorrente prospettava in realtà il solo vizio dell’omesso esame del fatto decisivo, essendo le violazioni normative indicate unicamente come conseguenze del dedotto omesso esame. Il thema decidendum si riduceva pertanto al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
La Corte ha poi richiamato l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che preclude il ricorso per cassazione quando la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva confermato le questioni di fatto decise dal primo giudice, con la conseguenza che il motivo non era proponibile.
Richiamando i precedenti Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023, la Corte ha precisato che in ipotesi di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Tale indicazione mancava nel motivo, con ulteriore conferma dell’inammissibilità.
Non essendosi l’intimata costituita, nessuna pronuncia è stata resa sulle spese. La Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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