Inammissibilità del ricorso tributario solo dopo l’ordine di esibizione (Cass. civ. Sez. V n. 27257 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla tempestività del ricorso introduttivo del giudizio tributario è un obbligo del giudice, non condizionato dalle contestazioni della parte resistente. Esso deve però confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività, il giudice deve preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data di notifica dell’atto impugnato. Solo a seguito del mancato riscontro all’ordine, della acquisita prova della tardività o dell’insanabile incertezza non risolta, può pronunciare la conseguente inammissibilità processuale.
Il Fatto
Il contribuente impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli per un importo di oltre duecentomila euro, riferito a Irpef, addizionali, Iva, interessi e sanzioni. La CTP di Milano accoglie parzialmente il ricorso, annullando i due avvisi di accertamento prodromici alla comunicazione impugnata.
L’amministrazione appella, sostenendo fin dal primo grado la tardività del ricorso e la definitività dei tributi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglie il gravame dell’ufficio, ritenendo che il contribuente non abbia dato prova della tempestività del ricorso introduttivo. Il contribuente propone ricorso per cassazione; le Agenzie si costituiscono con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché il giudice d’appello non avrebbe richiesto l’esibizione della documentazione attestante la data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il Collegio ritiene il motivo fondato. La decisione impugnata aveva rilevato che, a fronte della specifica contestazione dell’Agenzia, il contribuente non aveva provato la tempestività del ricorso, producendo copia dell’atto impugnato con relata di notifica non compilata. Tale affermazione è espressa in violazione dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice tributario di ordinare l’esibizione degli originali degli atti e documenti quando sorgano contestazioni.
La Corte richiama Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 2020, che, sulla scorta delle sentenze Corte cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2000, ha individuato nell’art. 22, comma 5, la “chiave di volta” dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso tributario. La sanzione processuale opera come extrema ratio, quando sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali. Richiamate anche Cass. n. 26560 del 2014, Cass. n. 22770 del 2006 e Cass. n. 11435 del 2018, che configurano l’esibizione come vero e proprio obbligo del giudice.
Nel medesimo solco si colloca Sez. 6-5, ordinanza n. 30218 del 2022, ove si è escluso che la inammissibilità possa fondarsi sull’assenza della documentazione sulla tempestività, dovendo il giudice prima ordinare la produzione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’inammissibilità.
Il Collegio dà continuità a tali principi e li formula in termini generali: nei casi dubbi in cui manchi la prova della tempestività, il giudice deve preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data di notifica contestata. La pronuncia impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, per la valutazione dei motivi di appello dell’ufficio non esaminati e per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.