Omessa motivazione sul valore della fornitura e rinvio alla Corte d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 23818 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza di appello che recepisce la stima del CTU riferita a pochi elementi di una fornitura e la assume come rappresentativa del valore complessivo della prestazione, senza confrontarsi con la documentazione contabile prodotta e senza spiegare la differenza tra il valore fatturato e quello ritenuto in decisione. Il vizio sussiste quando la motivazione omette l’esame della reale consistenza e del valore del bene oggetto del contratto, fatto decisivo e controverso tra le parti. La qualificazione del rapporto come appalto, fondata sulla struttura complessa della prestazione, con lavorazioni su misura, posa in opera e montaggio in cantiere, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. È inammissibile il motivo che, in assenza di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, solleciti una diversa qualificazione del rapporto.
Il Fatto
In esecuzione di un contratto di appalto, la società appaltatrice forniva e installava serramenti presso un immobile della committente, che corrispondeva 30.000 euro come quota del corrispettivo. L’appaltatrice otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo di circa 100.602 euro, comprensivo del prezzo dei serramenti esterni e interni e della manodopera. In sede di opposizione la committente eccepiva vizi delle opere, contestava le ore di manodopera fatturate e chiedeva la risoluzione del contratto.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e riconosceva all’appaltatrice un credito di 11.000 euro. La Corte d’appello accertava l’omessa pronuncia sul corrispettivo dei serramenti interni, quantificandolo in 937,60 euro, dava atto del pagamento di 30.000 euro e dichiarava inammissibile la domanda restitutoria della committente. L’appaltatrice ricorre in cassazione con sette motivi; resiste la controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, che investono l’accertamento del valore della fornitura dei serramenti interni. La Corte d’appello aveva recepito la stima di 937,60 euro contenuta nella CTU integrativa, riferita a tre soli elementi, e l’aveva considerata rappresentativa del valore complessivo di una fornitura composta da oltre settanta pezzi. Tale operazione valutativa non è sorretta da alcuna motivazione e la sentenza non dà conto dell’esame delle fatture né di ulteriori elementi istruttori.
Manca, in particolare, ogni confronto con la documentazione contabile prodotta. La motivazione è pertanto carente ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., perché omette l’esame di fatti decisivi e controversi: la reale consistenza e il valore della fornitura interna. I tre motivi sono accolti.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto per avere la Corte qualificato il rapporto come appalto anziché come compravendita, è dichiarato inammissibile. La Corte d’appello ha fondato la qualificazione sulla struttura complessa della prestazione: non mera cessione di beni, ma lavorazioni su misura, posa in opera, montaggio in cantiere e adeguamento dei materiali. La qualificazione corrisponde a un apprezzamento di fatto coerente con la natura della prestazione e la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Il quinto motivo, sull’omesso esame delle ore di manodopera, è rigettato: la Corte d’appello ha esaminato il profilo, richiamando l’accertamento del CTU e stimando congruo un impiego di 85/90 ore complessive, con rigetto della pretesa di 870 ore ritenuta abnorme e non provata. Il sesto motivo, sull’imputazione del pagamento di 30.000 euro, è parimenti rigettato, avendo la Corte accertato che il pagamento era riferibile alla medesima commessa fatta valere in giudizio. Il settimo motivo, sulle spese, è assorbito, poiché l’accoglimento degli altri motivi impone un nuovo esame del merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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