Inammissibile la censura di motivazione contraddittoria in caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 12324 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, qualora la decisione impugnata sia fondata sulle stesse ragioni in fatto di quella di primo grado, il motivo che deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e non dimostra che esse sono tra loro diverse, non essendo sufficiente il mero riferimento al contrasto tra giudicati. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che è violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile. La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, che deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e non al tenore letterale degli atti. La revoca del patrocinio a spese dello Stato può fondarsi sulla rivalutazione giudiziale del giudizio prognostico di manifesta infondatezza della pretesa.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il controricorrente davanti al Tribunale per sentir dichiarare la simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, deducendo che l’operazione era stata posta in essere per sottrarre il bene all’azione esecutiva di un terzo creditore. In via subordinata chiedeva l’accertamento della propria piena proprietà sull’immobile. Il convenuto eccepiva il giudicato formatosi in altro giudizio, intercorso anche con il terzo, con cui era stata accertata la non opponibilità a quest’ultimo del contratto per simulazione.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo inammissibili le istanze istruttorie introdotte tardivamente e priva di prova la simulazione dedotta. La Corte d’Appello confermava il rigetto, qualificando la nuova prospettazione come mutatio libelli e confermando la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la motivazione della sentenza d’appello, assumendo che essa non avesse chiarito l’ammissibilità di un contrasto tra giudicati. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la censura, pur senza espresso riferimento, si rivolge al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorso si scontra con il regime della doppia conforme previsto dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.: per evitare l’inammissibilità, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono tra loro diverse. Nel caso concreto tale indicazione è mancata. La Corte ha ribadito che, ormai dal 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la qualificazione delle istanze istruttorie come mutatio libelli, invocando l’art. 183, comma 6, n. 2), cod. proc. civ. La Corte ha giudicato il motivo infondato. Ha osservato che l’erronea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non investe il significato della norma ma la sua applicazione concreta, apprezzamento di fatto esaminabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti sopra indicati. Ha poi richiamato il principio per cui la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, che deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e non al tenore letterale degli atti.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2724, n. 2), cod. civ., sostenendo che l’ammissione delle prove avrebbe dimostrato il rapporto di amicizia idoneo a integrare l’impossibilità morale di procurarsi la controscrittura. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. La Corte territoriale, esaminando il contenuto sostanziale della pretesa, ha escluso l’impossibilità morale e materiale di procurarsi la controdichiarazione con convincimento congruamente motivato.
Con il quarto motivo la ricorrente censurava la revoca del patrocinio a spese dello Stato, deducendo la violazione dell’art. 126 d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio per cui è causa di revoca sia l’aver agito con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa. Il giudice di merito ha escluso la ricostruzione dell’appellante per tardività e inverosimiglianza dei fatti dedotti, traendone il convincimento sulla manifesta infondatezza.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La decisione è stata resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata.
Nota della Redazione
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