Gratuito patrocinio e revoca: onere di comunicazione al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 279 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, la cessazione delle stesse ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015 non può essere disposta in assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove l’amministrazione non si limiti a prendere atto del riconoscimento della protezione, ma valuti ulteriori elementi, come il rifiuto dell’inserimento nel progetto SAI. In tali ipotesi l’omissione del contraddittorio procedimentale non ha valenza meramente formale, ma sostanziale, perché preclude all’interessato la rappresentazione di circostanze rilevanti, anche attinenti alla condizione di grave disabilità di un familiare minore. Il provvedimento di cessazione adottato senza garanzie partecipative è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, con la figlia minorenne, proponeva domanda di protezione internazionale. Nelle more, l’amministrazione aveva assicurato le misure di accoglienza. Con provvedimento adottato dalla Prefettura e notificato nel dicembre 2024, l’amministrazione disponeva la cessazione di tali misure.
Il provvedimento richiamava l’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, secondo cui le misure sono garantite per la durata del procedimento, e rilevava che il Tribunale aveva accolto la domanda di protezione internazionale. Nel contempo, l’amministrazione considerava che la ricorrente aveva rifiutato l’inserimento nel progetto SAI. La ricorrente impugnava quindi il provvedimento davanti al TAR, lamentando, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale, per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il percorso argomentativo muove da una constatazione: l’amministrazione non si era limitata a prendere atto dell’avvenuto riconoscimento della protezione internazionale. Essa aveva, infatti, valorizzato anche il rifiuto della ricorrente di aderire alla proposta di inserimento nel progetto SAI. Questo elemento ulteriore rendeva il provvedimento il risultato di una valutazione, e non di una mera presa d’atto.
Proprio tale carattere valutativo imponeva l’attivazione del contraddittorio. Omettere il preavviso ha precluso alla ricorrente di rappresentare le ragioni del rifiuto e, più in generale, la peculiarità delle condizioni della figlia minorenne.
La documentazione in atti — richiamata dal Collegio nella parte in cui descrive la grave disabilità della minore e il complesso progetto di cura attivato sul territorio — evidenzia come il caso non fosse riconducibile a una fattispecie standard. La relazione sanitaria indica che il trasferimento in altra sede comporterebbe l’interruzione dei trattamenti riabilitativi in corso e la perdita dei sostegni economici regionali. Si tratta di elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare, e che solo il contraddittorio avrebbe potuto portare alla sua attenzione.
In questo contesto, l’omissione del preavviso di rigetto assume una valenza non meramente formale, ma sostanziale: ha impedito la rappresentazione di circostanze rilevanti per la tutela della persona. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. La complessità fattuale e giuridica della vicenda induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite.
Nota operativa: il blocco ESTREMI fornito indica ORGANO “TAR Lombardia” ma il testo è una sentenza di un TAR, non della Cassazione. Ho seguito il testo (TAR Lombardia, Sezione Terza) per l’organo del titolo e dello slug, ma il numero 279/2026 fornito negli ESTREMI non compare nel testo: di conseguenza l’output sopra applica la regola di ripiego (numero e data tratti dal testo). Se intendevi il numero 279/2026 come numero di raccolta generale da usare comunque, va confermato esplicitamente, perché in contrasto con la regola di provenienza.
Nota della Redazione
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