Giurisdizione ordinaria sul rilascio dell’alloggio ERP dopo l’assegnazione (Cass. Sez. Un. n. 32956 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il criterio discriminante è la natura della situazione giuridica soggettiva effettivamente azionata, quale emerge dai fatti allegati e non dalla prospettazione della parte. Spetta al giudice amministrativo la cognizione degli atti della fase procedimentale che precede l’assegnazione, caratterizzata dall’esercizio di pubblici poteri e da posizioni di interesse legittimo. Appartiene invece al giudice ordinario ogni controversia relativa alle vicende del rapporto sorto dall’assegnazione, quali il subentro, la decadenza, la risoluzione e il rilascio dell’alloggio, poiché in tale fase vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo sottratte all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Non è invocabile la giurisdizione esclusiva sul presupposto dell’invalidità caducante di atti prodromici, quando tra questi e l’ordine di sgombero non sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria.

Il Fatto

Il Comune aveva rigettato l’istanza di regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e ordinato all’occupante di sgomberare l’immobile. L’occupante impugnava davanti al giudice amministrativo la delibera di Giunta che aveva istituito la commissione per l’esame delle domande di regolarizzazione e il verbale della commissione, oltre all’ordine di sgombero.

Il T.A.R. dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato respingeva l’appello, escludendo che la nomina della commissione potesse qualificarsi atto prodromico dell’ordinanza di rilascio e negando l’effetto caducante. La soccombente ricorreva per cassazione ex art. 362, comma 1, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per difetto relativo di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono l’orientamento costante in materia: la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando si controverte dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase procedimentale, mentre sussiste quella del giudice ordinario quando sono in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione.

Il criterio resta quello del petitum sostanziale: non rileva la prospettazione della parte, ma l’effettiva consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio. La prima fase, funzionale all’individuazione del contraente, è caratterizzata da atti amministrativi a fronte dei quali nascono interessi legittimi; una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto.

La Corte richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Sezioni Unite n. 18828 del 2019, Sezioni Unite n. 14267 del 2019, Sezioni Unite n. 621 del 2021, Sezioni Unite n. 4366 del 2021, Sezioni Unite n. 10244 del 2022, Sezioni Unite n. 15122 del 2022 e, da ultimo, Sezioni Unite n. 28465 del 2025, che risale a Sezioni Unite n. 13527 del 2006 e Sezioni Unite n. 22248 del 2006. Richiama altresì Sezioni Unite n. 34502 del 2024, resa in materia di vizi procedimentali del provvedimento di sgombero e dedotta ricorrenza dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo.

Applicando tali principi, la controversia si colloca a valle del provvedimento di rilascio, che l’occupante oppone sul presupposto della sua invalidità derivata e del preteso subentro nell’alloggio. L’ordine di sgombero discende da condizioni che trovano la loro fonte in previsioni legislative, il cui accertamento non implica valutazione discrezionale. Il Comune non è intervenuto sul provvedimento di assegnazione con poteri pubblicistici, ma ha inciso sul rapporto per il sopravvenuto venir meno dei requisiti: si è in presenza di una possibile evoluzione del rapporto originario, non dell’instaurazione di uno nuovo.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, stante la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *