Inammissibili i ricorsi contro la doppia conforme su rapina e prelievo indebito (Cass. pen. Sez. II n. 33729 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di c.d. doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, ove siano rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione dei medesimi criteri nella valutazione delle prove. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola manifesta illogicità, che si realizza in una discontinuità della consequenzialità del ragionamento, della relazione causa-effetto o premessa-conseguenza, di gravità tale da essere immediatamente e incontestabilmente rilevabile. Il ricorso che, a fronte di una ricostruzione indiziaria multifattoriale, censuri un solo aspetto motivazionale senza confrontarsi con gli ulteriori elementi addotti a sostegno della responsabilità è generico, perché aspecifico, e dunque inammissibile. Ogni profilo del trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena alla comparazione delle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è immune da contraddizioni o manifeste illogicità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21/02/2025, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari del 12/07/2024, che aveva condannato due imputati per rapina aggravata, indebito utilizzo di un bancomat ai sensi dell’art. 493-ter cod. pen. e detenzione di stupefacente di lieve entità. Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Il primo ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, lamentando che l’affermazione di responsabilità per la rapina si fonderebbe su un ragionamento meramente indiziario, in violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e censurando la conclusione secondo cui gli autori avrebbero agito a volto scoperto presso lo sportello per non destare sospetti. Con il secondo motivo ha denunciato carenza motivazionale sull’equivalenza, anziché prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Il secondo ricorrente ha articolato quattro motivi, contestando l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e i vizi motivazionali sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, trattandoli unitariamente per la sovrapponibilità dei temi. In premessa ha richiamato il consolidato orientamento sulla doppia conforme, che consente di leggere congiuntamente le due sentenze di merito come un unico corpo decisionale, citando Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri e Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E.
Nel merito, i giudici hanno rilevato che i ricorrenti, lungi dal prospettare un effettivo vizio di legittimità, hanno contestato il risultato probatorio, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha escluso la mancanza di motivazione e la contraddittorietà motivazionale, evocata nella rubrica dei motivi ma non sviluppata nella parte argomentativa, soffermandosi sulla sola manifesta illogicità. Questa costituisce una categoria concettuale estremamente ristretta, che richiede una vera cesura della consequenzialità del pensiero, secondo il parametro di Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella.
Tale vizio non è stato riscontrato, poiché la responsabilità è frutto di una ricomposizione del mosaico indiziario fondata su molteplici elementi, dalla identificazione di uno degli imputati per una caratteristica fisica distintiva al rinvenimento degli indumenti dei rapinatori nelle abitazioni, fino al riconoscimento dell’altro da parte della vittima e di un teste qualificato. La Corte ha aggiunto un’ulteriore ragione di inammissibilità: a fronte di una ricostruzione indiziaria multifattoriale, le difese hanno censurato un solo aspetto motivazionale, senza aggredire gli ulteriori, con approccio selettivo di per sé generico e aspecifico.
Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati e non consentiti, perché diretti a sollecitare un giudizio sottratto al vaglio di legittimità. La valutazione di equivalenza o prevalenza delle circostanze sfugge al sindacato ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, secondo Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo. Nel caso concreto la conferma dell’assetto sanzionatorio è stata fondata sulla gravità delle condotte e sulla pericolosità sociale degli imputati. All’inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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