Occupazione abusiva del demanio marittimo: prova tecnica e permanenza del reato (Cass. pen. Sez. III n. 31897 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova scientifica, la Corte di cassazione non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche e non stabilisce se la tesi accolta dal giudice di merito sia esatta, ma valuta soltanto la correttezza metodologica dell’approccio seguito, che include la verifica critica sull’affidabilità delle informazioni utilizzate. Chi contesti in sede di legittimità il risultato di un metodo scientifico posto a fondamento della decisione ha l’onere di invalidarlo, dimostrandone l’insufficienza nel caso concreto, non di sostituirvi una metodologia diversa reputata più autorevole. Il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo è permanente e la permanenza si interrompe con la sentenza di primo grado. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra la mancata assunzione di prova decisiva, trattandosi di mezzo “neutro” rimesso alla discrezionalità del giudice.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 20 novembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Lanusei del 29 novembre 2024, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 1161 del Codice della navigazione. La condotta contestata consisteva nell’occupazione arbitraria di uno spazio del demanio marittimo, realizzata mediante accorpamento alla limitrofa area privata in uso allo stabilimento balneare, con posizionamento di recinzione, gazebo, tappeti elastici e tensostrutture. Il fatto era stato accertato con condotta perdurante.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova tecnica dell’occupazione, sull’elemento soggettivo, sul mancato superamento del ragionevole dubbio, sulla prescrizione, sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., sul diniego della sospensione condizionale e sull’omessa nomina di un perito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. I primi tre motivi, attinenti all’accertamento di responsabilità, sono giudicati fattuali e rivalutativi. Il ricorrente si affidava alla consulenza di parte, secondo cui il metodo di sovrapposizione della mappa catastale con la foto satellitare non sarebbe affidabile in assenza di punti fiduciari, così che l’eventuale occupazione involontaria sarebbe rimasta entro la tolleranza d’uso.
La Corte ritiene la prospettazione fallace. La sentenza impugnata ha dato conto degli accertamenti dell’Agenzia del Demanio, eseguiti con strumentazione GPS e software dedicato sui dati rilevati nei sistemi cartografici Cassini-Soldner e Gauss-Boaga. I tecnici hanno chiarito che tali sistemi sono precisi al centimetro, con errore infinitesimale rispetto alle dimensioni dell’area, e che solo dopo tali operazioni si è proceduto al confronto con la mappa catastale e con i dati del SID. La motivazione sull’elemento oggettivo è quindi ineccepibile.
La Corte ribadisce il criterio di sindacabilità della prova scientifica: il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile se congruamente argomentato (Sez. I n. 58465 del 10/10/2018). Chi contesti il risultato di un metodo scientifico ha l’onere di criticarne specificamente l’esito per invalidarlo, non per sostituirvi altra metodologia (Sez. III n. 15891 del 17/11/2015).
In ordine all’elemento soggettivo, la sentenza d’appello ha valorizzato la confessione dell’imputato, che aveva disposto dell’area per impedire il parcheggio degli utenti della spiaggia vicina, senza confrontarsi con l’Agenzia del Demanio. La prescrizione è esclusa perché il reato è pacificamente permanente e la permanenza si interrompe con la sentenza di primo grado del 29 novembre 2024 (Sez. III n. 13576 del 13/02/2025). Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è sorretto dalla lunghissima durata dell’occupazione e dalla pervicacia del ricorrente. Il diniego della sospensione condizionale si fonda sull’impossibilità di una prognosi favorevole. Quanto al perito, non può costituire motivo ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la mancata effettuazione di un accertamento peritale, mezzo “neutro” rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. IV n. 9455 del 09/01/2025).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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