Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per omesso esame di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. III n. 6823 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, il ricorrente in cassazione che deduca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza che ha rigettato l’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie restano riservati al giudice del merito. La censura che, dietro la dedotta nullità della sentenza, tenda in realtà a denunciare un vizio di motivazione è inammissibile.

Il Fatto

Un’impresa individuale, titolare di un’abbonamento pay tv, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore per canoni scaduti, penale contrattuale e spese postali. Il Giudice di pace di Padova, accolta l’opposizione, aveva revocato il decreto, dichiarando la nullità del contratto per assenza del requisito essenziale dell’oggetto, in quanto privo dell’indicazione del prezzo, e rilevando la vessatorietà di alcune clausole.

Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d’appello e nella contumacia dell’appellato, aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado. L’impresa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre il consumatore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, per l’evidente vincolo che li unisce, e li dichiara tutti inammissibili. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: il ricorrente sostiene che il Tribunale, pur confermando la sentenza appellata, avrebbe trascurato le modalità concrete con cui nel 2005 si perfezionavano i contratti di abbonamento, con particolare riferimento all’offerta al pubblico diffusa su una rivista specializzata.

La Corte richiama la regola della doppia conforme di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.: per evitare l’inammissibilità del motivo, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, come affermato da Cass. Sez. 2 n. 5528 del 10/03/2014 e Cass. Sez. 3 n. 5947 del 28/02/2023.

Nel caso concreto, il ricorrente ha fornito tale indicazione solo formalmente. Le tre circostanze denunciate — l’apprendimento dell’offerta al pubblico tramite la rivista, il successivo contatto con l’offerente e la ritenuta diffusione modesta della rivista — introducono surrettiziamente profili di fatto e mirano a ottenere un nuovo giudizio di merito. La Corte ribadisce che tanto l’accertamento dei fatti quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui spetta anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, delle prove ritenute più idonee (Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009).

Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6-L n. 28887 del 08/11/2019). Le denunciate violazioni del principio di disponibilità delle prove e del giusto processo si risolvono in una critica alla valutazione del giudice del merito, riservata a quest’ultimo.

Infine, le censure con cui si denuncia la nullità della sentenza sono anch’esse inammissibili, poiché tendono a formulare una tipica censura di vizio di motivazione, non più denunciabile come insufficienza secondo il vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e comunque insussistente. La motivazione del giudice d’appello, lungi dall’essere nulla, ripercorre e condivide l’iter decisorio del primo giudice, senza incorrere nel vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *