Prescrizione quinquennale del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria (Cass. civ. Sez. III n. 16122 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria è soggetta al termine quinquennale di cui all’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011 a partire dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando che il fatto generatore o il danno si siano verificati in epoca anteriore. Se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione, calcolato secondo il termine decennale originario, è superiore al quinquennio, si applica il minor termine quinquennale. Se invece quel tempo residuo è inferiore al quinquennio, continua ad applicarsi il termine decennale previgente. Interrotta la prescrizione dopo il 1° gennaio 2012 ma prima della sua maturazione, il nuovo termine quinquennale decorre dall’atto interruttivo.

Il Fatto

Alcuni medici, immatricolati a corsi di specializzazione tra il 1983 e il 1991, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri enti, chiedendo il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi.

Il Tribunale ha rigettato le domande per intervenuta prescrizione, salvo accogliere quella di un solo ricorrente, che aveva interrotto il termine con atto di messa in mora. La Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto degli appelli, ritenendo il termine prescrizionale di durata decennale con decorrenza dal 27 ottobre 1999. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione e i medici soccombenti hanno proposto un distinto ricorso avverso la medesima sentenza.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la Corte esamina anzitutto quello della Presidenza del Consiglio, che censura il rigetto dell’eccezione di prescrizione per non avere la Corte territoriale applicato l’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011. Secondo la ricorrente, la norma ha introdotto una regola irretroattiva ma riferibile anche ai termini già in corso, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Il motivo è fondato. La Corte ricorda che, in assenza di disciplina specifica, la giurisprudenza aveva inquadrato l’illecito comunitario nell’area della responsabilità contrattuale, con applicazione del termine decennale (Sez. Un. n. 9147 del 17.04.2009). L’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011 ha poi abbreviato quel termine, richiamando l’art. 2947 cod. civ.

Gli effetti di una legge che abbrevia un termine prescrizionale sono disciplinati dall’art. 252, comma primo, disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale applicabile a ogni ius superveniens che riduca un termine di prescrizione, come affermato dalla Corte cost. n. 20 del 1994 e dalle Sezioni Unite n. 6173 del 2008. Da qui la regola: dall’entrata in vigore della legge abbreviatrice si applica il minor termine tra quello nuovo e quello originario residuo.

La Corte delinea quindi quattro ipotesi. Il credito si prescrive nel nuovo termine quinquennale quando questo, calcolato dall’entrata in vigore della legge, accorcia il termine previgente. Resta invece soggetto al termine decennale quando il tempo residuo è inferiore al quinquennio. Se dopo il 1° gennaio 2012 interviene un atto interruttivo, il termine quinquennale decorre dal compimento dell’atto. Questi principi, già applicati a diverse fattispecie, valgono anche per l’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito: alla data del 1° gennaio 2012 il tempo residuo era superiore al quinquennio, sicché il credito si è prescritto il 1° gennaio 2017, prima della citazione notificata il 28 luglio 2017. La domanda va quindi rigettata, con integrale compensazione delle spese.

Quanto al ricorso successivo, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per alcuni ricorrenti che hanno rinunciato, con compensazione parziale delle spese. Le censure residue dei ricorrenti non rinuncianti sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendo ormai ius receptum che il diritto si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 legge n. 370/1999. La Corte esclude le incertezze dedotte su giurisdizione, natura dell’azione, termine e legittimazione passiva, respinge le richieste di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. e conferma la compatibilità della soluzione con l’art. 6 CEDU, sanzionando la condotta processuale ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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