Crediti prededucibili esclusi dal termine di decadenza per l’insinuazione (Cass. civ. Sez. I n. 8210 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare sfuggono alla distinzione, posta dall’art. 101 l. fall., tra insinuazione tempestiva e tardiva, essendo assoggettati unicamente all’art. 111-bis l. fall., che ne richiama le modalità di accertamento ma non i termini. La collocazione temporale del fatto generatore di tali crediti è per definizione incerta e può essere del tutto casuale, sicché difetta la stessa ragione giustificativa di un termine di decadenza. L’art. 101 l. fall. opera allora come norma di riferimento di un principio generale di ragionevole durata del procedimento, declinabile nel bilanciamento con il diritto di azione e di difesa del creditore. Il ritardo, ove ritenuto sussistente, va valutato caso per caso secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito e non in termine fisso.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di una società poi dichiarata fallita, era stato licenziato dal curatore nel corso dell’esercizio provvisorio. Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stata accertata l’illegittimità del licenziamento e riconosciuta l’indennità di cui all’art. 24, comma 1-quinquies, l. n. 223/1991, con rinvio al giudice delegato per la determinazione dell’ammontare.
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione del credito prededucibile oltre il termine annuale, e la domanda era stata dichiarata inammissibile perché tardiva e non giustificata. L’opposizione proposta contro il provvedimento del giudice delegato era stata respinta dal Tribunale, che aveva imputato al ricorrente il ritardo, avendo egli potuto insinuarsi in via tempestiva o quantomeno tardiva, anche con riserva, senza attendere il passaggio in giudicato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del credito, sorto in ragione del licenziamento illegittimamente intimato dal curatore nel corso dell’esercizio provvisorio. Per i crediti prededucibili, richiamando la propria recente pronuncia Cass. n. 18760 del 2024, essa afferma che operano le sole modalità di accertamento degli artt. 93 ss. l. fall., non i termini.
La ragione è concettuale. Il discrimine tra insinuazione tempestiva e tardiva presuppone una collocazione temporale nota del fatto generatore della pretesa, che invece, per i crediti risarcitori imputabili alla procedura, è incerta e finanche casuale. La distinzione, per questi crediti, è dunque incompatibile con la ragione della loro insorgenza.
L’assenza di un termine fisso non significa insinuazione senza limiti. Dalla stessa art. 101 l. fall., come interpretata da Cass. n. 11000 del 2022, si desume la necessità di un bilanciamento tra l’esigenza di definizione ragionevole del procedimento di accertamento e il diritto di azione e di difesa del creditore, da valutare caso per caso e non in termine fisso.
Il Tribunale non si è attenuto a tali principi. Ha esteso ai crediti prededucibili una disposizione dettata per i crediti concorsuali e ha trascurato che il diritto all’indennità presuppone il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di illegittimità del licenziamento, sicché in difetto di perfezionamento della fattispecie il credito non era equiparabile a quelli condizionali dell’art. 55, comma 3, l. fall.
Sotto altro profilo, i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento nelle forme del giudizio di verificazione solo se contestati dal curatore per collocazione e ammontare ai sensi dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall.. Il credito era stato accertato con sentenza non appellata e opposta alla procedura, e il curatore non poteva opporre eccezioni alla richiesta di liquidazione dell’indennità. Il ricorso è accolto, con cassazione con rinvio al Tribunale di Roma in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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