Doppia conforme e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21923 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, è inammissibile quando la decisione impugnata sia stata pronunciata in grado di appello in riforma di quella di primo grado e il giudice d’appello abbia confermato la decisione di primo grado. In tale ipotesi, la parte ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante puntuale indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni dimostrative del contrasto, non essendo sufficiente una rivalutazione del compendio probatorio. La mancata ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio, se logicamente e congruamente argomentata, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. I verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente, lavoratrice, aveva convenuto in giudizio la titolare della struttura presso cui aveva prestato attività, chiedendo il pagamento di differenze retributive connesse a un rapporto di lavoro che assumeva essere stato formalizzato solo in epoca successiva alla sua effettiva instaurazione. La domanda era stata respinta in primo grado.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo la domanda originaria sfornita di riscontro probatorio tanto in ordine alla data di inizio del rapporto quanto all’orario osservato, giustificando la mancata escussione di un teste e rilevando che i verbali delle dichiarazioni rese da altri lavoratori agli ispettori dell’INPS non risultavano depositati nel fascicolo telematico. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La denuncia di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risulta preclusa dalla doppia conforme di merito ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Secondo l’orientamento richiamato, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità, evenienza non verificatasi nel caso concreto.

Quanto al documento contenente il calendario dei turni, che la sentenza impugnata assume non prodotto in appello, la Corte rileva che la prospettazione contraria della ricorrente configurerebbe in astratto un vizio revocatorio, da denunciare con il mezzo dell’art. 395 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte distingue il vizio di violazione di norme di diritto, che implica un problema interpretativo della fattispecie astratta, dall’errata ricostruzione della fattispecie concreta, che inerisce alla valutazione del giudice di merito. Il motivo, non incentrato sul significato applicativo delle norme richiamate ma diretto a una rivalutazione del compendio probatorio, è precluso dalla doppia conforme.

Il terzo motivo è infondato quanto alla dedotta apparenza di motivazione: la sentenza impugnata esplicita i presupposti fattuali e giuridici della decisione, incentrati sul difetto di prova dei fatti costitutivi. La mancata ammissione del teste è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Priva di pregio è altresì la censura sull’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, poiché le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili.

Il quarto motivo è inammissibile, censurando l’esercizio del potere discrezionale nell’ammissione dei mezzi istruttori, ivi compresa la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. Il quinto motivo, ancorato all’assunto di fondatezza della pretesa, resta assorbito. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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