Spese di lite non dovute alla parte contumace vittoriosa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19058 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte a cui favore esse sono attribuite le abbia in realtà sostenute per l’attività difensiva correlata alla propria partecipazione in giudizio. Ne consegue che la parte rimasta contumace non può ottenere la rifusione delle spese, né con riferimento al giudizio di legittimità né al giudizio di merito in cui non si sia difesa. La statuizione che disponga la condanna in favore della parte vittoriosa non difesasi è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere e va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di potere officioso esercitabile solo nei presupposti di legge.

Il Fatto

La lavoratrice aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società datrice di lavoro, oltre alla condanna al pagamento di differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario. La Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio dopo una pronuncia di questa Corte, aveva respinto ogni domanda.

Investita nuovamente la Cassazione con sei motivi, la ricorrente censurava — tra l’altro — la propria condanna alle spese dei gradi in cui la controparte era rimasta contumace. È su questo specifico profilo che si concentra la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare due questioni. Dispone la revoca dell’ordinanza interlocutoria del 19 marzo 2024, in applicazione dell’orientamento consolidato sulla validità della notifica effettuata presso un indirizzo PEC estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005 e dal registro generale degli indirizzi elettronici, richiamando Cass. n. 2460/2021. Disattende poi la richiesta di discussione orale, non compatibile con il rito di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Sul primo motivo — omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 — la Corte rileva plurimi profili di inammissibilità. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 8053/2014, mentre la ricorrente lo riferiva alla mancata lettura di un motivo di appello, riconducibile semmai a un error in procedendo non denunziato. Quanto al vizio di cui al n. 3, manca la dimostrazione del contrasto con le norme assunte violate.

Il secondo motivo è inammissibile perché, pur formalmente deducendo violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie: la scelta tra le prove e il giudizio di attendibilità dei testi sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte afferma che la condanna alle spese presuppone che il destinatario le abbia effettivamente sostenute per la propria partecipazione in giudizio, richiamando Cass. n. 16686/2018, Cass. n. 2984/1987 e Cass. n. 5897/1982. La ricorrente non poteva dunque essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e del primo giudizio di appello nei quali la controparte era rimasta contumace. La statuizione va cassata senza rinvio, perché assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del potere officioso (Cass. n. 13253/2024).

Il quarto motivo — omessa pronunzia su istanza istruttoria — è inammissibile: il vizio è configurabile solo rispetto a un capo autonomo di domanda, non a un’istanza istruttoria (Cass. n. 13716/2016). Il quinto motivo non si confronta con la carenza di allegazioni posta a fondamento del rigetto, e il sesto resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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