Doppia conforme preclude il vizio di omesso esame nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21477 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, la ricorrenza della doppia conforme di merito preclude la proposizione del motivo di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il vizio di omesso esame investe un fatto storico, principale o secondario, e non le “questioni” o “argomentazioni” svolte dalle parti. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può prospettarsi come critica all’apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito. La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è censurabile, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., solo per l’individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., restando l’accertamento in fatto insindacabile se sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, proponeva opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie e per aver omesso la consegna del prospetto paga.
Il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione, ravvisando un rapporto di lavoro subordinato irregolare e reputando non provata la tesi difensiva della compartecipazione commerciale. Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il Ministero del Lavoro non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo è innanzitutto precluso dalla doppia conforme: poiché l’appello è stato rigettato per le stesse ragioni già indicate dal giudice di primo grado, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. impedisce di dedurre in sede di legittimità l’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la reciproca diversità, onere nella specie non assolto.
La Corte rileva che entrambi i giudici di merito hanno fondato il rigetto sul riscontro della prova di un rapporto di lavoro subordinato irregolare e sulla carenza di prova della tesi della compartecipazione; la sentenza d’appello si conclude con piena condivisione della decisione di primo grado.
Il motivo è inoltre inammissibile perché, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, il vizio investe un fatto storico e non le “questioni” o “argomentazioni”. Nel caso concreto il ricorrente non lamenta l’omessa considerazione di un fatto, ma l’errata valutazione dei fatti: censura estranea al vizio.
I motivi secondo e terzo sono inammissibili: attraverso l’improprio richiamo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente introduce una critica all’apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità. Il giudice non deve rendere conto analiticamente di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento e l’iter logico seguito. Quanto alla prova testimoniale, il giudizio di superfluità o genericità è insindacabile se non basato su erronei principi giuridici o incongruenze logiche; il rapporto ispettivo è attendibile fino a prova contraria ed è stato valutato con gli altri elementi.
Il quarto motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente, sotto la formale prospettazione del vizio di violazione di legge, contesta la valutazione probatoria. La qualificazione del rapporto è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri del lavoro subordinato; non è censurabile l’accertamento di fatto del giudice di merito, che ha valorizzato le modalità tipologiche della prestazione, con presunzione di subordinazione che spetta al datore di lavoro vincere. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla per le spese; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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