Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 22691 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso richiami e adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove, ricorre la doppia conforme e le due decisioni si leggono congiuntamente come un unico corpo argomentativo. Sono pertanto inammissibili, perché sollecitano un sindacato di merito, le censure che, pur formalmente dedotte ex art. 606 cod. proc. pen., prospettino una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. non è necessaria la disamina di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, ha ritenuto l’imputato responsabile di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentata violenza privata ai danni della persona offesa, rideterminando la pena e confermando nel resto la decisione di primo grado. I fatti riguardano un episodio avvenuto presso un’imbarcazione ormeggiata: la persona offesa aveva ripreso col cellulare l’imbarcazione dell’imputato e questi, accortosi delle riprese, lo aveva minacciato; nel pomeriggio era tornato a nuoto, era salito a bordo contro la volontà della persona offesa e lo aveva minacciato per ottenere la cancellazione delle immagini.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. per mancata valutazione delle prove contrarie e per l’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione sulla responsabilità, sull’elemento soggettivo, sulla quantificazione del danno e sulla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte muove dalla premessa della doppia conforme: le motivazioni di primo e secondo grado si fondono in un unico corpo di argomenti, con la conseguenza che le due sentenze vanno lette congiuntamente per giudicare della congruità della motivazione. Sul punto richiama Sez. II n. 37295 del 12.06.2019, Rv. 277218.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che le censure reiterano le doglianze d’appello senza confronto argomentativo con la sentenza impugnata e propongono questioni di fatto. La valutazione degli elementi probatori è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa lettura integri il vizio di legittimità. Richiama Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone, Rv. 207944, Sez. Un. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767 e Sez. Un. n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa (Sez. III n. 17395 del 24.01.2023, Chen, Rv. 284556; Sez. VI n. 5334 del 1993, Rv. 194203).

Nel merito, dalla lettura congiunta emerge che i giudici hanno tenuto conto delle dichiarazioni dei testi richiamati dal ricorrente, fondando su di esse, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle immagini registrate, il giudizio di responsabilità. Le valutazioni risultano argomentate e coerenti con le risultanze istruttorie.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente l’insussistenza dell’abitualità, senza confrontarsi con la motivazione d’appello sull’assenza del requisito della non particolare tenuità dell’offesa, di per sé sufficiente a escludere l’invocata causa di non punibilità. La Corte richiama Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022, Deplano, Rv. 283044 e Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018, Milone, Rv. 274647.

Il secondo motivo è infondato. Il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo è smentito dal fatto che la sentenza ha spiegato come la consapevolezza emergesse dalle dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento. Le censure sulla determinazione della pena e sul danno morale sono inammissibili, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Infine, la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione è giustificata dai precedenti penali e dal fatto che l’imputato aveva già usufruito due volte del beneficio; la sentenza d’appello, pur non pronunciandosi espressamente, si integra con quella di primo grado per la doppia conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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