La continuazione in executivis riguarda solo la pena residua (Cass. pen. Sez. 1 n. 18232 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione può essere riconosciuto anche con riferimento a reati la cui pena sia già stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati per gli effetti ulteriori che ne possono derivare. Tuttavia, la pena unica complessiva rideterminata per il reato continuato non può essere qualificata come “pena da espiare” per la porzione corrispondente alla pena estinta e, quindi, non più eseguibile. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a conformarsi a tutti i titoli sopravvenuti che incidono sul quantum della pena, applicando la continuazione sulla pena residua effettivamente eseguibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in sede esecutiva, aveva accolto l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna, determinando la pena unica complessiva in anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.250,00 di multa, qualificandola come pena ancora da espiare. Nel computo, il giudice aveva incluso anche due reati la cui pena era stata dichiarata estinta con un provvedimento del 17 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, accogliendo il primo e rigettando il secondo. Con riferimento al primo motivo, relativo alla determinazione della pena in sede esecutiva, la Corte ha richiamato il principio pacifico per cui è consentita l’applicazione della continuazione anche per reati già estinti, in ragione dell’interesse del condannato a vedere rideterminata la pena complessiva per gli effetti ulteriori che ne possono conseguire, quali l’imputazione della pena di fatto espiata ad altra condanna o l’esclusione degli effetti della recidiva. Tale interesse sussiste anche se la riconsiderazione non determina immediate conseguenze sull’entità della pena da espiare.
Tuttavia, la Corte ha precisato che, trattandosi di pena estinta e quindi non più eseguibile, nemmeno come porzione della pena unica del reato continuato, la Corte di appello non avrebbe dovuto indicare la pena complessivamente rideterminata come “pena da espiare”. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla qualificazione della pena quale ancora da espiare, in applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non fondate le censure relative al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati da una sentenza del 2019. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente escluso il vincolo valorizzando il notevole lasso temporale tra i fatti e l’assenza di circostanze sintomatiche di un’ideazione unitaria, nonché la diversità dei correi e le differenti modalità esecutive. La sola presenza della moglie del ricorrente tra gli imputati di entrambe le sentenze non è stata ritenuta elemento decisivo, non essendo stata illustrata la sua effettiva valenza probatoria rispetto alle ulteriori argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato. Il ricorso, sul punto, è stato giudicato meramente assertivo, volto a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio non manifestamente illogica.
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Nota della Redazione
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