Destinazione della droga allo spaccio è elemento costitutivo (Cass. pen. Sez. VII n. 28197 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non integra una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Ne consegue che non è onere dell’imputato provarne l’esclusione, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la finalità di spaccio. La valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non sia indicativa dell’immediatezza del consumo, va compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso l’8 luglio 2022, ha revocato la confisca del telefono cellulare in sequestro disponendone la restituzione e confermando le restanti statuizioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo con cui il ricorrente ha contestato l’affermazione di responsabilità è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ricostruisce il quadro interpretativo consolidato sul punto, ricordando che la destinazione dello stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non è causa di non punibilità, ma appartiene alla struttura della fattispecie incriminatrice. Da qui la conseguenza processuale già affermata in precedenza: non spetta all’imputato provare l’uso personale, ma è la pubblica accusa a dover dimostrare la finalità di spaccio.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614, e la Sez. 6 n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale. Viene poi citata la Sez. 4 n. 7191 dell’11/01/2018, Rv. 272463, secondo cui la valutazione sulla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive.

Tale apprezzamento resta sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha chiarito le ragioni per cui risultava provata la destinazione allo spaccio con un pertinente richiamo al quantitativo di sostanza rinvenuta, oltre sessanta grammi lordi suddivisi in singoli involucri, e al contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento. A tale percorso il ricorrente ha contrapposto una censura solo avversativa, priva di specificità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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