Droga parlata e ingente quantità: rigore probatorio e vis attractiva (Cass. pen. Sez. IV n. 11620 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di droga parlata, la mancanza del sequestro della sostanza non impedisce il giudizio di responsabilità né la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, purché la valutazione degli indizi captati sia compiuta con particolare rigore e confortata da riscontri esterni. Il superamento della soglia tabellare rilevante ai fini dell’aggravante può essere desunto dal complessivo compendio probatorio, anche solo documentale. Nel procedimento per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza territoriale infra-distrettuale assume rilievo solo nella fase dibattimentale, con la conseguenza che la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento comporta la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente e non al pubblico ministero. Il reato associativo esercita vis attractiva sul reato connesso anche del concorrente estraneo al sodalizio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per concorso continuato nella detenzione a fini di spaccio di più quantitativi di marijuana, con la recidiva reiterata. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo.
L’imputazione contestava al prevenuto di avere, in concorso con altro soggetto e con ignoti dimoranti in Albania, introdotto in Italia almeno trecento chilogrammi di sostanza nell’aprile 2018. La difesa ha impugnato la sentenza deducendo sette motivi, che investono la regolarità della vocatio in iudicium, la competenza territoriale, la prova dei fatti, la qualificazione del fatto come tentativo, l’aggravante dell’ingente quantità e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le questioni processuali. Dopo le sentenze del giudice delle leggi n. 76 del 1993 e n. 70 del 1996, la regola dell’art. 23, comma 1, cod. proc. pen. impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tuttavia, con la sentenza n. 104 del 2001 la Corte costituzionale ha delimitato tale portata ai soli casi in cui venga in discussione la competenza distrettuale. Nei procedimenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza territoriale infra-distrettuale rileva solo nel dibattimento, mentre nelle indagini e nell’udienza preliminare l’ufficio è unico per l’intero distretto.
Ne deriva la correttezza della trasmissione degli atti dal Tribunale di Firenze a quello di Arezzo e la regolarità dell’avviso di udienza in luogo della citazione. Il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestato al concorrente, esercita vis attractiva sul reato connesso anche a carico dell’estraneo al sodalizio, sempre che sussista la connessione teleologica. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 39746 del 23.03.2017 e Sez. VI n. 35788 del 09.07.2024. L’eccezione di incompetenza è inoltre tardiva, non essendo stata proposta nel termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Nel merito, respinte le censure sulla prova, la Corte ricorda che, in caso di sentenze conformi, il controllo di legittimità non può risolversi in una rilettura del compendio probatorio. Quanto alla droga parlata, la valutazione degli indizi captati deve essere compiuta con particolare rigore, ma nel caso i giudici hanno dato conto di plurimi riscontri: servizi di osservazione, tabulati, tracciamenti GPS e ripetitività delle condotte. Ciò esclude la configurabilità del mero tentativo, richiamandosi Sez. VI n. 9854 del 14.02.2024.
Sull’aggravante, la Corte conferma che il superamento della soglia tabellare può essere desunto dal complessivo compendio, anche in assenza di sequestro, secondo i criteri di Sez. U n. 14722 del 30.01.2020. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi e con i precedenti penali del ricorrente.
Nota della Redazione
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