Rapina impropria: lieve entità esclusa se il danno è elevato (Cass. pen. Sez. II n. 3854 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della lieve entità del fatto nella rapina impropria, introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, ha natura oggettiva e si applica quando la condotta delittuosa, valutata nel suo complesso, presenti carattere di modestia. La valutazione investe natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, nonché l’entità del danno o del pericolo conseguente al reato. È sufficiente l’entità non lieve del danno perché l’attenuante non sia configurabile, a nulla rilevando che il ventaglio delle situazioni valutabili sia più ampio e multiforme rispetto a quello dell’art. 62 n. 4 cod. pen. Il giudice di legittimità non è tenuto a confutare esplicitamente ogni deduzione difensiva quando la reiezione emerge dalla struttura complessiva della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28.05.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 20.09.2023 nei confronti di due imputati per il reato di rapina impropria aggravata. La vicenda riguardava il tentativo di sottrazione di alcuni profumi all’interno di un esercizio commerciale, con condotta violenta consistita in qualche spintone e in una minaccia minima.

Entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione. La prima imputata deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale non si fosse confrontata con la richiesta di applicazione dell’attenuante del fatto lieve. Il secondo contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen. e, in via subordinata, nuovamente la lieve entità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ribadito che il giudice non è tenuto all’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese: è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita della deduzione, senza lasciare spazio a valide alternative, come affermato da Sez. 3 n. 3239 del 2022.

Nel caso concreto, l’esclusione dell’attenuante emergeva dalla complessiva struttura della motivazione, che aveva evidenziato l’entità del danno cagionato alla persona offesa come «decisamente elevato». La Corte ha richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza — estemporaneità della condotta, modestia dell’offesa, esiguità delle somme rapinate, assenza di profili organizzativi — già individuati da Sez. 2 n. 9820 del 2024.

Ha poi ribadito la natura oggettiva della circostanza, richiamando Sez. 1 n. 28468 del 2013, e la necessità di valutare la condotta nel suo complesso, come affermato da Sez. 5 n. 18981 del 2017. Poiché il danno era stato ritenuto «decisamente elevato», la Corte territoriale aveva implicitamente escluso la possibilità di riconoscere l’attenuante. L’assenza del requisito della lieve entità del danno è, dunque, sufficiente a escludere l’attenuante, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Quanto al secondo ricorso, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha valorizzato la comune programmazione del reato e la divisione dei ruoli, desunta dalla condotta dell’imputato che aveva accompagnato la coimputata negli spostamenti con funzione di controllo. La giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 29641 del 2019, Sez. 2 n. 49443 del 2018, Sez. 2 n. 48330 del 2015) distingue il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. dal concorso ordinario ex art. 110 cod. pen.: il primo ricorre quando l’agente non ha previsto il fatto più grave, pur potendo rappresentarselo come sviluppo prevedibile. Nella specie sussisteva il dolo indiretto, poiché da un’azione sottrattiva in esercizio commerciale vigilato è altamente probabile che segua una condotta violenta o minacciosa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l’entità non lieve del danno è sufficiente a escludere l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, pur essendo il relativo giudizio più ampio di quello dell’art. 62 n. 4 cod. pen. (richiamata Sez. 2 n. 44704 del 2024). All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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