Non menzione della condanna subordinata ai soli parametri dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 2 n. 1304 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., restando precluso ogni altro criterio di valutazione. La sentenza che conceda uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per l’uno non meritino di fondare la concessione dell’altro, ovvero indicare elementi di segno contrario. Ove la negazione risulti immotivata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, il beneficio può essere direttamente riconosciuto in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Con il ricorso venivano dedotti cinque motivi, concernenti la tempestività della querela, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, l’eventuale riqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la mancata declaratoria di prescrizione e il diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al quinto motivo, dichiarando inammissibili le restanti censure in quanto manifestamente infondate, generiche o non consentite.

In merito alla querela, la Suprema Corte ha affermato che, in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 36/2018, il delitto di appropriazione indebita, divenuto perseguibile a querela solo dal 9 maggio 2018, vede il termine per la sua presentazione decorrere da tale data, a nulla rilevando la precedente manifestazione di volontà punitiva oltre il termine di legge.

Sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 646 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui integra il reato la condotta di chi trattenga somme riscosse per conto di altri, anche se creditore di questi, salvo che non dimostri l’esistenza, l’esigibilità e il preciso ammontare del credito. Nel caso di specie, la natura incerta e inesigibile dei crediti vantati rendeva la condotta punibile. Del pari, è stata esclusa la riqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, difettando le condotte di violenza o minaccia e configurandosi piuttosto la volontà di far proprie somme per compensazione con crediti non certi né esigibili.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha individuato il momento consumativo nel novembre 2017, applicando la disciplina di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, ratione temporis vigente, con conseguente non maturazione del termine.

Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che la concessione della non menzione è subordinata esclusivamente ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e non a finalità di tutela dei rapporti commerciali, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito. Le esigenze di pubblicità della condanna sono già assolte dalle specifiche disposizioni in tema di pena accessoria. Poiché la sospensione condizionale era stata concessa valorizzando la cessata qualifica professionale e non emergevano ulteriori elementi ostativi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo direttamente il beneficio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *