Duplice notifica dello stesso atto tributario e termine per impugnare (Cass. civ. Sez. V n. 4510 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora un identico atto tributario sia stato notificato due volte e a ciascuna notificazione siano seguite altrettante impugnazioni, per stabilire le sorti di queste ultime occorre accertare se la seconda notificazione sia stata effettuata per invalidità della prima. Solo in caso positivo la seconda notificazione, sanando il vizio della prima, produce la messa a conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza dalla medesima del termine di sessanta giorni per impugnare. In caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i sessanta giorni dalla prima, l’impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto. La relata apposta sul frontespizio anziché in calce all’atto non ne determina la nullità quando non siano contestate la completezza e la conformità dell’atto notificato, contenente in ogni foglio il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse. In tema di revocazione di pronuncia di legittimità, l’errore di fatto rileva solo come svista percettiva, immediatamente e liquidamente rilevabile, non come erronea valutazione delle risultanze processuali o di questioni discusse tra le parti.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L’atto veniva notificato una prima volta e poi nuovamente, con identico contenuto e numero identificativo. A ciascuna notificazione seguiva autonoma impugnazione, con esiti divergenti nei gradi di merito: in un giudizio la società risultava integralmente soccombente in appello, nell’altro solo parzialmente.

Pendevano così dinanzi alla Suprema Corte due ricorsi avverso due distinte sentenze della medesima Commissione tributaria regionale, relativi al medesimo atto. La società presentava altresì istanza di definizione agevolata della lite pendente, che l’Amministrazione opponeva nel rilievo che la definizione avrebbe dovuto riguardare il giudizio in cui l’avviso era stato ritenuto integralmente legittimo. L’impugnazione del diniego veniva respinta con ordinanza, avverso la quale la contribuente proponeva ricorso per revocazione. I tre ricorsi venivano riuniti, con priorità logica della causa di revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso per revocazione, dichiarandolo inammissibile. Le censure non allegano alcun errore revocatorio, ma contestano la qualificazione del secondo provvedimento come sostitutivo del primo. Si tratta di doglianza relativa all’esito di un’attività tipicamente valutativa, che esula dal fuoco dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 391-bis cod. proc. civ.: il rimedio non copre l’errore di diritto né l’errore di giudizio.

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la revocazione di pronunce di legittimità è ammessa solo per sviste o puri equivoci, obiettivamente e immediatamente rilevabili, che attengano a un accertamento o a una ricostruzione di dati empirici esterni al processo. L’errore deve emergere ictu oculi dagli atti, senza necessità di argomentazioni induttive o di procedimenti ermeneutici. Rileva, inoltre, che la questione asseritamente frutto di errore non deve essere stata oggetto di discussione tra le parti, altrimenti si verte in errore valutativo: nel caso di specie la duplicità dell’atto costituiva proprio il presupposto del ricorso avverso il diniego.

Nel merito dei ricorsi riuniti, la Corte affronta il thema dei rapporti tra i due giudizi, che coinvolge il primo e il quarto motivo del ricorso avverso la sentenza integralmente sfavorevole. Viene enunciato il principio di diritto sopra riportato, con richiamo a un proprio precedente che, in tema di duplicazione della notificazione di un atto dell’Amministrazione finanziaria, aveva già distinto tra rinnovazione dell’atto impositivo, espressione di autotutela sostitutiva, e mera attività di rinnovazione della notificazione. Il secondo tipo di attività non incide sull’esistenza dell’atto, ma solo sulla sua efficacia.

Dall’esame comparato delle fotoriproduzioni risulta che il secondo avviso costituisce mera copia autentica del primo, sottoscritta dal Direttore provinciale per autenticità: la prima notificazione è dunque valida ed efficace e segna il dies a quo del termine per impugnare. Il ricorso introduttivo del secondo giudizio, proposto ben oltre tale termine, è pertanto inammissibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale relativa a quel giudizio è cassata senza rinvio, con compensazione integrale delle spese in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità.

Quanto al quarto motivo del ricorso avverso la sentenza sfavorevole, la Corte ribadisce che la notificazione può essere eseguita mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale e che la relata apposta sul frontespizio, anziché in calce, non determina nullità in difetto di specifica contestazione della completezza e conformità dell’atto. Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e carenza del carattere di decisività del fatto asseritamente omesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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