Querela di falso del verbale: legittimato passivo è solo l’Amministrazione (Cass. civ. Sez. II n. 4036 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di querela di falso la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che intende avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un’eccezione, e non già all’autore della supposta falsificazione né a chi abbia concorso nella falsità. Quando si tratti di verbale di accertamento di violazione del codice della strada, l’unico contraddittore necessario è pertanto l’Amministrazione dalla quale dipende il pubblico ufficiale verbalizzante. Il verbale redatto a seguito di rilevazione dinamica della condotta di guida, se inequivocabile e non implicante apprezzamento discrezionale, conserva l’efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., non essendo configurabile la falsità ideologica per la sola imprecisione nella indicazione del tratto stradale. Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di querela di falso in via incidentale è di valore indeterminabile.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso un verbale di accertamento con cui un appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria gli contestava la violazione dell’art. 146, comma 2, c.d.s., per aver sorpassato a sinistra, in curva e su strada a una sola corsia per senso di marcia, l’automezzo condotto dal verbalizzante e altri veicoli, invadendo la striscia continua di mezzeria.

In via incidentale il ricorrente proponeva querela di falso del verbale, deducendo che il tratto stradale interessato era rettilineo. Il Giudice di pace sospendeva il giudizio e rimetteva le parti al Tribunale, che dichiarava inammissibile la querela nei confronti del verbalizzante per difetto di legittimazione passiva e la rigettava quanto al Ministero della Giustizia. La Corte di appello confermava. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c. Il profilo sulla motivazione è infondato, perché la sentenza di appello risponde in modo adeguato ed esaustivo a tutte le doglianze. Quanto all’art. 342 c.p.c., il motivo è inammissibile: la norma attiene alla specificità dei motivi di appello e opera quando il giudice dichiari l’inammissibilità del gravame, mentre il lamentato difetto di pronuncia avrebbe dovuto essere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il terzo motivo contesta la confermata insussistenza della legittimazione passiva del verbalizzante. La Corte lo respinge ricordando che il giudizio di querela di falso, per sua natura e oggetto, non può essere rivolto contro l’autore della supposta falsificazione, ma solo contro l’Amministrazione che ha interesse ad avvalersi dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico. Nella specie l’unica parte passivamente legittimata era il Ministero della Giustizia. Il verbalizzante, evocato in proprio già in primo grado, rivestiva la qualità di parte necessaria, ma era privo di legittimazione passiva. La Corte richiama la propria ordinanza n. 19281/2019, che aveva cassato la sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto a una querela di falso proposta avverso un verbale redatto in occasione di un sinistro stradale.

Il primo motivo investe la fidefacienza del verbale. La Corte lo disattende: il ricorrente non confuta l’efficacia probatoria dell’atto, ma l’interpretazione delle circostanze in esso attestate. La Corte di appello ha legittimamente considerato che le circostanze riportate derivavano da una rilevazione dinamica, ma inequivocabile e non discrezionale, della violazione consumata con il sorpasso in un tratto curvoso, seguito da un tratto rettilineo. Il verbale fu redatto al Km 17.200, luogo dell’accertamento, non essendo possibile la contestazione immediata perché il veicolo si era allontanato. La Corte richiama il principio per cui il luogo dell’infrazione è quello in cui è stata accertata, con esclusione di competenze concorrenti, citando Cass. n. 1876/2000, Cass. n. 9708/2001, Cass. n. 14818/2009 e Cass. n. 24391/2023. Esclusa la falsità ideologica, il verbale conserva l’efficacia dell’art. 2700 c.c.

Il quarto motivo, sulle spese, è infine infondato: la Corte di appello ha correttamente qualificato il giudizio di querela di falso incidentale come di valore indeterminabile, in linea con il principio di Cass. n. 15642/2017. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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