DURC negativo e recupero degli sgravi contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12591 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, il rilascio del DURC negativo non opera come condizione retroattiva, ma come accertamento necessariamente ex post dell’irregolarità della posizione contributiva del datore di lavoro. L’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva, con la conseguenza che l’irregolarità accertata per un determinato anno rende legittimo il recupero degli sgravi fruiti per quello stesso anno. L’eventuale irregolarità del procedimento amministrativo di regolarizzazione non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, gravando sul datore di lavoro l’obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

Il Fatto

La società ricorrente aveva fruito di agevolazioni contributive e l’INPS le aveva notificato un avviso di addebito per il recupero delle somme indebitamente godute in assenza del Documento unico di regolarità contributiva. La società si era opposta innanzi al giudice del lavoro.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 10.03.2022, ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l’opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza per avere i giudici territoriali ravvisato l’irregolarità contributiva nonostante la contestazione dell’INAIL fosse stata mossa in un procedimento viziato. La Corte osserva che la censura si risolve in una rivisitazione delle circostanze di fatto già valutate in sede di merito.

I giudici di appello avevano desunto la prova dell’irregolarità dal comportamento stesso della società, che aveva inoltrato una richiesta di rateizzazione per premi non versati, accolta dall’agente della riscossione, con successiva emissione di un DURC regolare. Si tratta di questione di fatto, non scrutinabile in cassazione al di fuori dei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il motivo è dunque inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato e richiama il principio enunciato da Cass. n. 27107 del 2018: l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo di regolarizzazione dei versamenti non può rendere inesigibili, a carico degli enti previdenziali, le consequenziali differenze contributive.

La Corte chiarisce il nodo centrale. L’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 condiziona i benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi. Accertata l’irregolarità nel pagamento dei premi per l’anno di riferimento, è legittima l’ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell’anno.

Tale conclusione non dipende da una presunta retroattività del DURC negativo, ma dal suo valore di accertamento ex post di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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